La Corte di Cassazione con sentenza 20 gennaio 2016, n. 890 torna a pronunciarsi sulle dinamiche conseguenti al venir meno di un contratto di locazione d’immobile ad uso non abitativo. In particolare, il giudice di legittimità si sofferma sulla validità dell’offerta formale condizionata con cui il conduttore subordina il rilascio dell’immobile al pagamento, da parte del locatore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento (art. 34 l. 27.7.1978, n. 392).
La sentenza verte su una fattispecie estremamente frequente. Il locatore di un immobile commerciale cita in giudizio il conduttore – che aveva conservato, nel frattempo, la detenzione del bene – per conseguire non solo la risoluzione del contratto per inadempimento ma anche il pagamento dei canoni di locazione fino all’effettivo rilascio; il convenuto si oppone ed eccepisce il mancato pagamento dell’indennità di avviamento, sostenendo che in difetto di previo adempimento del locatore la restituzione sarebbe inesigibile (art. 34 l. 27.7.1978, n. 392).
La domanda del locatore, accolta in primo grado, viene rigettata dalla Corte d’Appello, che riconosce la rilevanza dell’offerta con cui il conduttore – prima informalmente (art. 1220 c.c.) e in seguito in forma solenne (artt. 1216 e 1209 c. 2 c.c.) – si è reso disponibile alla riconsegna dell’immobile e, quindi, all’adempimento della propria obbligazione. Tali comportamenti, anche alla luce del rifiuto ingiustificato opposto dal locatore, sono considerati idonei ad escludere la mora del debitore e, quindi, a liberare il conduttore dal pagamento dei canoni.
In particolare, secondo il Giudice del gravame, non osterebbe ad una pronuncia di tal specie il fatto che l’offerta di restituzione sia stata espressamente condizionata al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale.
La vicenda approda in Cassazione, che prima si sofferma sulla forma e sul procedimento dell’offerta di restituzione; poi, ammette che la medesima possa essere subordinata alla corresponsione dell’indennità di avviamento, confermando sostanzialmente la sentenza di secondo grado.
Dopo aver ricostruito alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale il rapporto tra le diverse obbligazioni risultanti dall’estinzione del contratto di locazione, si ritiene che il conduttore – attendendo la richiesta della controparte – possa rifiutare di restituire l’immobile fino al momento in cui il locatore gli corrisponda l’indennità di avviamento [cfr. Cass., 13 dicembre 2012, n. 22924, in Guida dir., 2013, 4, 35 (s.m.); Cass., 9 marzo 2010, n. 5661, in Arch. loc., 2011, 47 (s.m.), con nota di M. DE TILLA, Indennità di avviamento, rifiuto di restituzione dell’immobile e pagamento del canone; Cass., 20 aprile 2009, n. 9353, in Giur. it., 2010, 829; Cass., 11 luglio 2006, n. 15721, in Rass. loc., 2006, 361; Cass., 28 marzo 2003, n. 4690, in Arch. loc., 2003, 636 ed in Giur. it., 2004, 528, con nota di M. PETRI, Diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e ius retentionis del conduttore; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1930, in Giur. it., 2003, 2023 ed in Riv. giur. edil., 2003, I, 1166, con nota di M. DE TILLA, Rilascio dell’immobile ed indennità di avviamento sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza; Cass., 21 luglio 1993, n. 8134, in Foro it., 1994, I, 2452, Riv. giur. edil., 1994, I, 290, Giust. civ., 1994, I, 3201, con nota di N. IZZO, Inesistenza del diritto al risarcimento del danno in caso di mancata corresponsione dell’indennità di avviamento].
Una volta chiarito il rapporto di corrispettività tra le prestazioni appena evocate si ritiene, poi, che il conduttore sia legittimato a offrire la riconsegna dell’immobile subordinandola al pagamento dell’indennità [ammettono la subordinazione dell’offerta al pagamento dell’indennità Cass., 25 giugno 2013, n. 15876, in Arch. loc., 2014, 68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31 ed in Riv. giur. edil., 2013, 1028, con nota di M. DE TILLA, L’obbligo del conduttore di versare il canone in attesa del pagamento dell’indennità di avviamento; Cass., 25 marzo 2010, n. 7179, in Rep. Foro it., 2010, Locazione, 249; Cass., sez. un., 15 novembre 2000, n. 1177, in Foro it., 2001, I, 928, Corr. giur., 2001, 1324, con nota di S. GIOVE, Danni da ritardo rilascio e indennità di avviamento, Arch. loc., 2001, 70 ed in Giust. civ., 2001, I, 347]. Come si legge in motivazione, tuttavia, l’offerta condizionata di restituzione dell’immobile deve essere effettuata in forma solenne (artt. 1216 e 1209 c.c.).
Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, d’altra parte, il conduttore che rifiuta di restituire l’immobile eccependo la mancata percezione dell’indennità è esonerato dal risarcimento del maggior danno, ma non può esimersi dal pagamento del canone di locazione [su tutte, cfr. Cass., 13 dicembre 2012, n. 22924, in Guida dir., 2013, 4, 35; Cass., sez. un., 3 novembre 2000, n. 1177 in Nuova giur. civ. comm., 2010, 4, 10357 con nota di L. BALLERINI, Mancata corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento fra sospensione dei provvedimenti di rilascio e danni da ritardata restituzione dell’immobile. In dottrina v. in senso conforme V. CUFFARO, Le locazioni non abitative, in Tratt. contratti, diretto da V. ROPPO, II, Milano, 2014, 1162; M. DE TILLA, L’obbligo del conduttore di versare il canone, cit. nt. 2, 1033; M. MONEGAT, Nessun diritto di ritenzione nell’uso diverso: il conduttore deve pagare il canone sino al rilascio in attesa dell’indennità, in Immobili e proprietà, 2013, 533 s.; G.G. GRECO, Sul risarcimento del danno da mancato rilascio dell’immobile locato, in Resp. civ. prev., 2008, 97 s.; M. SINISI, F. TRONCONE, Le locazioni ad uso commerciale, 2ª ed., Padova, 2005, 406 s. In linea con tale orientamento v. anche M. TRIMARCHI, La locazione, in Tratt. dir. civ. notariato, diretto da P. PERLINGERI, Esi, 2013., 355 s.].
La situazione sembra non cambiare qualora, come nel caso di specie, il conduttore ritenga preferibile assumere l’iniziativa anziché attendere la richiesta del locatore, e quindi offra la riconsegna dell’immobile subordinandola alla corresponsione dell’indennità di avviamento. Se da un lato, infatti, non potrà essere messo in mora, dall’altro continuerà ad essere esonerato solo dal risarcimento del maggior danno, restando obbligato a pagare il canone fino alla data della restituzione continuando a mantenere la disponibilità sul bene. Secondo tale orientamento giurisprudenziale il conduttore potrà liberarsi da quest’ultima obbligazione solo mediante offerta in forma solenne, così provocando, di converso, la mora accipiendi del locatore (art. 1216, c. 1 c.c.) [Cass., 25 giugno 2013, n. 1587 in Arch. loc., 2014, 68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25638, in Giust. civ., 2011, I, 2043; Cass., 7 giugno 2006, n. 13345, in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 154 ed in Dir. prat. soc., 2006, f. 23, 52; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3184, in Guida dir., 2006, 18, 80 ed in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 155; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1941, in Giust. civ., 2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003, I, 1479; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere, 64; Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292, con nota di F. DEL BENE].
A tale tesi sembra contrapporsi un indirizzo in base al quale sarebbe sufficiente al conduttore offrire la restituzione dell’immobile in modo non formale per scongiurare la mora debendi ed essere dunque esentato tanto dall’«obbligo di risarcire il maggior danno», quanto dal pagamento del «corrispettivo convenuto fino alla riconsegna»: la conclusione appare avvalorata dal combinato disposto degli artt. 1220 e 1591 c.c. [Cass., 29 gennaio 2014, n. 1980, in Guida dir., 2014, f. 15, 82 (s.m.); Cass., 17 gennaio 2012, n. 550, in Arch. loc., 2012, 153; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1337 (ord.), in Rep. Foro it., 2011, Locazione, 119; Cass., 27 gennaio 2010, n. 1684, per esteso in De Jure; Cass., 3 settembre 2007, n. 18496, in Rep. Foro it., 2007, Obbligazioni in genere, 60; Cass., 26 aprile 2002, n. 6090, in Arch. loc., 2002, 400 ed in Dir. giust., 2002, f. 23, 31; Cass., 17 marzo 1999, n. 2419, in Rep. Foro it., 1999, Obbligazioni in genere, 44].
La S.C. compone il contrasto distinguendo nettamente le fattispecie alle quali i due orientamenti fanno riferimento.
Quando l’indennità di avviamento non è dovuta (per esempio, perché l’immobile è adibito ad uso di abitativo) oppure, più semplicemente, il conduttore non è interessato a richiederla, egli si può liberare dall’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone con offerta non formale (art. 1220 c.c.).
Se invece il conduttore intende ottenere il pagamento dell’indennità, egli è tenuto a procedere per mezzo di un’offerta formale, unica idonea a provocare la mora del locatore (artt. 1216, 1209 c.c.).
Ponendosi in continuità con tale indirizzo, la sentenza affronta positivamente la questione centrale ai fini della soluzione del caso. Il conduttore può condizionare l’offerta (formale) di restituzione dell’immobile al pagamento dell’indennità di avviamento. Si precisa, tuttavia, che la liberazione del conduttore dal pagamento del canone può trovare ulteriore ostacolo nel rifiuto di ricevere il bene opposto dal locatore. In tal caso, dal momento che, rifiutando l’offerta, il locatore continuerebbe a non acquisire la disponibilità del bene, il conduttore è tenuto a ricorrere alla procedura di sequestro dell’immobile. Solo una volta ottenuta la convalida del sequestro, dunque, il conduttore può liberarsi dell’obbligazione avente ad oggetto la restituzione dell’immobile e di quella relativa al pagamento del canone (art. 1216, c. 2 c.c.).
Applicando tale criterio alla fattispecie concreta si dovrebbe ritenere che, non avendo provveduto ad avviare la procedura di sequestro ma avendo unicamente offerto la restituzione dell’immobile ex artt. 1209 e 1206 c.c., il conduttore non potrebbe ritenersi esonerato dall’obbligo di corrispondere il canone pattuito. Ciò nonostante viene confermata la sentenza impugnata, favorevole alle ragioni del conduttore, in quanto il ricorso proposto dal locatore risulta esclusivamente incentrato sull’ammissibilità di un’offerta formale condizionata.
Sulla base del quadro appena delineato è possibile procedere ad un’analisi della sentenza in relazione ai due principi di diritto enunciati.
Il primo ammette la subordinazione dell’offerta alla corresponsione dell’indennità di avviamento mentre il secondo limita l’esercizio di tale facoltà con un vincolo di carattere “procedimentale”: per liberare il conduttore dall’obbligo di pagamento del canone sembra indispensabile la formalità dell’offerta (art. 1216, c. 1 c.c.) e, nel caso di rifiuto del locatore, anche l’esperimento del sequestro liberatorio (art. 1216, c. 2 c.c.).
Ebbene, il primo principio di diritto assume a presupposto il rapporto di corrispettività istituito dalla legge tra la restituzione dell’immobile e la corresponsione dell’indennità di avviamento (art. 34, c. 3 l. 372/1978). Siccome ai sensi della disposizione citata l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile è subordinata alla corresponsione dell’indennità, si deve ritenere che anche al di fuori del contesto processuale il conduttore sia legittimato a rifiutare la riconsegna del bene fino al momento in cui non percepisce la somma dovuta opponendo l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
Su questa linea si colloca l’orientamento giurisprudenziale che permette l’anticipazione della tutela offerta dall’istituto di cui all’art. 1460 c.c.: invece di aspettare che il locatore inadempiente si attivi per ottenere la restituzione dell’immobile (opponendogli a quel punto il mancato versamento dell’indennità ex art. 1460 c.c.), il conduttore può offrire la restituzione subordinandola al pagamento dell’indennità. A tale orientamento presta adesione la sentenza che si annota. Se dunque il conduttore può rifiutare la restituzione dell’immobile fino alla corresponsione della prestazione corrispettiva, è parimenti legittimato ad offrire la riconsegna del bene subordinandola al pagamento dell’indennità.
Il fondamento giustificativo di tale conclusione si ricava dal dettato dell’art. 34 l. 392/1978, che prevede e disciplina l’indennità di avviamento. La ratio dell’istituto, infatti, è quella di «valorizzare in modo peculiare la posizione del conduttore, in una prospettiva idonea a favorire» la prosecuzione dell’attività commerciale «in nuovi locali, in una situazione in cui l’avviamento va di nuovo suscitato» [Corte Cost., 6 ottobre 1983, n. 300, in Foro it., 1983, I, 2933].
D’altra parte, l’ammissibilità della subordinazione dell’offerta alla corresponsione dell’indennità di avviamento contribuisce a risolvere la situazione di stallo che si verifica a seguito dell’estinzione del rapporto di locazione. Attribuendo al conduttore uno strumento idoneo a stimolare il locatore a pagare l’indennità prima che lo stesso decida di agire in giudizio per il recupero dell’immobile, si potrà realizzare più efficacemente l’obiettivo perseguito dal legislatore: quello di favorire la prosecuzione dell’attività commerciale in altri locali con il contributo della somma versata dal locatore a titolo di indennità.
Si può infine aggiungere che in tal modo il locatore è stimolato ad adempiere addirittura in maniera più “efficace” rispetto all’ipotesi in cui gli venga opposta l’eccezione di inadempimento: il solo fatto che l’offerta sia stata formulata dimostra che l’immobile è pronto per essere restituito, sicché il locatore che vuole ottenerne la riconsegna è ulteriormente motivato a pagare l’indennità di avviamento.
Venendo, ora, al secondo principio di diritto, occorre concentrare l’attenzione sulle modalità dell’offerta e sullo scenario conseguente al rifiuto opposto dal locatore.
Come si è ricordato, nella motivazione della sentenza si distinguono due ipotesi. Qualora il conduttore non abbia diritto al pagamento dell’indennità o non ne sia interessato, egli può evitare il pagamento del canone anche effettuando un’offerta non formale (art. 1220 c.c.); essendo, invece, creditore dell’indennità di avviamento, alla corresponsione della quale subordina la riconsegna dell’immobile, il conduttore può liberarsi solo per mezzo di un’offerta che, ai sensi dell’art. 1216 c. 1 e 1209 c. 2 c.c., deve essere «fatta mediante atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione» [V., Cass., 25 giugno 2013, n. 1587 in Arch. loc., 2014, 68, in Guida dir., 2013, f. 33, 31; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25638, in Giust. civ., 2011, I, 2043; Cass., 7 giugno 2006, n. 13345, in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 154 ed in Dir. prat. soc., 2006, f. 23, 52; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3184, in Guida dir., 2006, 18, 80 (s.m) ed in Rep. Foro it., 2006, Locazione, 155; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1941, in Giust. civ., 2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003, I, 1479; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere, 64; Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292].
In questa seconda ipotesi, secondo l’orientamento seguito dalla sentenza in commento, si instaura «in forza di legge» tra parti del contratto di locazione un nuovo rapporto che riproduce i contenuti essenziali di quello estinto [l’argomentazione ricorre per la prima volta nella motivazione di Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292. Nella giurisprudenza successiva v., negli stessi termini, Cass., 10 febbraio 2003, n. 1941 in Giust. civ., 2003, I, 1810, Giur. it., 2003, 1574 e Riv. giur. edil., 2003, I, 1479; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2086, in Rep. Foro it., 2002, Obbligazioni in genere, 64]. In quest’ottica, a nulla rileva che il conduttore continui a godere dell’immobile o si limiti a detenerlo senza utilizzarlo, restando decisivo il solo fatto che non abbia riconsegnato il bene [cfr. Cass., 29 ottobre 1995, n. 10784, in Foro it., 1994, I, 2451. Nella giurisprudenza successiva v., negli stessi termini, Cass., sez. un., 15 novembre 2000, n. 1177, in Foro it., 2001, I, 928, Corr. giur., 2001, 1324].
Volendo seguire il ragionamento della Corte, l’originarsi di questo nuovo rapporto, «geneticamente collegato al precedente» e riproduttivo delle medesime obbligazioni di quello estinto, impegna il conduttore a continuare a pagare il canone fintanto che permanga il proprio controllo sul bene.
L’art. 1591 c.c., invero, subordina alla mora del conduttore non solo «l’obbligo di risarcire il maggior danno» ma, anche, il pagamento del «corrispettivo convenuto fino alla consegna». Siccome, tuttavia, il ritardo nella restituzione dell’immobile è giustificato dalla mancata corresponsione dell’indennità di avviamento, il conduttore non può essere ritenuto in mora. Ritenuto inapplicabile l’art. 1591 c.c., l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone viene dunque fondata su un rapporto contrattuale speculare a quello estinto. Se ai termini di tale orientamento esso si instaura «in forza di legge», il suo fondamento normativo appare quanto meno incerto: a seguito dell’estinzione del rapporto di locazione, tra le parti non intercorre un nuovo accordo, mentre il dettato codicistico subordina alla mora del conduttore l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
A tal proposito appare rilevante la posizione dottrinale secondo cui l’obbligo di versare il canone di locazione conseguente all’estinzione del rapporto costituisce la misura minima del risarcimento spettante al locatore per la ritardata restituzione dell’immobile alla quale, eventualmente, si può aggiungere l’obbligo di risarcire il “maggior danno” [Cfr. M. TRIMARCHI, La locazione, in Tratt. dir. civ. notariato, diretto da P. PERLINGERI, Esi, 2013, 351 ss.; V. CUFFARO, La locazione di immobili, in Tratt. contratti, diretto da P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI, Torino, 2008, 50 s.; G. TRIFONE, La locazione: disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, in Tratt. dir. priv., diretto da P. RESCIGNO, 12, 2ª ed., Torino, 2007, 76 s.; G. GABRIELLI, F. PADOVINI, La locazione di immobili urbani, 2ª ed., Padova, 2001, 458 s.; G. PROVERA, Locazione. Disposizioni generali, Art. 1571-1606 c.c., in Comm. Cod. civ., a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1980, 320; A. TABET, La locazione-conduzione, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1972, 477. In giurisprudenza, cfr. Cass., 27 gennaio 2010, n. 1684; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24996, in Rep. Foro it., 2008, Locazione, 227; Cass., 17 ottobre 1995, n. 10820, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 292.]. Se in entrambe le obbligazioni discendenti dall’art. 1591 c.c. si ravvisa una funzione risarcitoria non sembra possibile diversificarne i presupposti, confermando la rilevanza della mora del conduttore in relazione al risarcimento del maggior danno e disattivandola, invece, con riferimento al pagamento del canone.
Tanto premesso occorre tornare all’opinione, condivisa dalla sentenza in commento, in base alla quale solo un’offerta di restituzione dell’immobile effettuata in forma solenne (art. 1206 ss. c.c.) potrebbe liberare il conduttore dall’obbligo di pagare il canone fino alla data della riconsegna in quanto idonea a provocare la mora del locatore.
In realtà, neppure tale affermazione appare convincente. Le ragioni della nostra perplessità sono ricavabili dalla semplice lettura delle norme codicistiche che riguardano la mora accipiendi. Quest’ultima, infatti:
imputa al creditore costituito in mora il rischio dell’impossibilità della restituzione derivante da causa non imputabile al conduttore (art. 1207, c. 1 c.c.);
libera il debitore dal versare al creditore eventuali interessi o frutti riconducibili al rapporto obbligatorio (art. 1207, c. 1 c.c.);
protegge il debitore contro i danni e i rischi derivanti dal prolungamento del rapporto determinato dal difetto di cooperazione. Una volta costituito in mora il locatore, il conduttore può ottenere a titolo di risarcimento del danno il pagamento delle spese sostenute per la prolungata custodia dell’immobile (art. 1207, c. 2 c.c.).
Per contro, la mora del creditore, conseguenza dell’offerta formale di cui all’art. 1216 c.c., non può comportare, di per sé, l’esonero del debitore dall’adempimento dell’obbligazione dovuta (restituzione dell’immobile e conseguente pagamento del canone). Tale risultato non si giustifica neppure quando l’obbligazione abbia ad oggetto la consegna di un immobile. In tal caso, infatti, l’offerta per intimazione, anche se posta in essere con le formalità richiamate dall’art. 1209 c. 2 c.c., determina la sola costituzione in mora del creditore, che di per sé non presenta nessun effetto ulteriore rispetto a quelli appena ricordati.
Si comprende, dunque, la conclusione a cui perviene la sentenza in commento: se l’unico modo per liberarsi dal pagamento del canone è svincolarsi dalla controprestazione (la restituzione dell’immobile), tale risultato – stante il rifiuto opposto dal locatore – può essere raggiunto solo tramite il sequestro liberatorio [sulle differenze tra mora accipiendi e liberazione coattiva del debitore (deposito o sequestro) v., a titolo esemplificativo, G. CATTANEO, voce Mora del creditore, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1994, 432 ss.; C. M. BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione, rist. agg., Milano, 1993, 395 s.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 1991, 425, 429: L. BIGLIAZZI-GERI, voce Mora del creditore, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, ad vocem, 7].
Il conduttore, pertanto, dovrebbe ritenersi liberato solo «dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta» (art. 1216, c. 2 c.c.), sempre che il sequestro sia stato convalidato dal giudice con sentenza costitutiva [la dottrina più autorevole concorda sul fatto che come il deposito anche il sequestro liberatorio richieda la convalida giudiziale: cfr. G. CATTANEO, voce Mora del creditore in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1994, 443; F. MASTROPAOLO, Il sequestro liberatorio come vicenda dell’obbligazione, Milano, 1984, 134; A. FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947, 314 ss.].
Come è evidente, tuttavia, tale conclusione rischia di limitare significativamente la portata del principio di diritto affermato in precedenza: quello in base al quale il conduttore è legittimato a subordinare l’offerta di restituzione dell’immobile alla corresponsione dell’indennità di avviamento, risultando così esonerato dal pagamento del canone. Il locatore che oppone il rifiuto, infatti, non è incentivato a ricevere l’immobile e a pagare l’indennità di avviamento, perché può contare sul fatto che il conduttore resta obbligato a corrispondere il canone di locazione fino al momento in cui consegna il bene al sequestratario.