Con la decisione che si segnala (Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900, Rel. Acierno), sulla scia dell’insegnamento delle sezioni unite 26724/2007, la Suprema Corte ritiene infondati i motivi di impugnazione del ricorrente, il quale contestava la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto la nullità del contratto stipulato con l’investitore: la violazione di norme di condotta, questo l’argomento del ricorrente, non potrebbe comportare la invalidità del contratto. ma semmai potrebbe essere motivo di responsabilità.
La Corte di Cassazione, coerentemente con quanto affermato da Cass. 776/2014, osserva che in il contratto di intermediazione finanziaria ha tendenzialmente natura atipica ed è pertanto soggetto alla valutazione di meritevolezza in concreto di interessi ovvero della causa in concreto.
Sicché, se la violazione delle regole di condotta conduce ad un giudizio di responsabilità e non di invalidità, è pur vero che quest’ultima può essere predicata a monte ove il contratto di intermediazione finanziaria non superi il giudizio di meritevolezza ex art, 1322 c.c. E’ la stessa Corte di appello d’altronde ad aver ritenuto di dover pervenire al giudizio di nullità in ragione di un vizio strutturale e genetico e non della violazione di una regola di condotta.
Tale sindacato sulla meritevolezza, secondo la Suprema Corte, può essere peraltro effettuato in sede di legittimità e soprattutto d’ufficio, per le medesime ragioni per cui è possibile rilevare la nullità di un contratto.
In definitiva, ribadendo un passaggio già presente in Cass. 19559/2015, si afferma la nullità del contratto sotteso al giudizio, poiché «l’enorme alterazione dell’equilibrio contrattuale» si risolve in un «tessuto di regole e vincoli contrattuali congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose», mentre l’interesse dell’intermediario è sostanzialmente privo di effettivi margini di rischio.