La lettera di messa in mora per un datore di lavoro è un documento formale inviato da un dipendente o dai suoi rappresentanti legali per sollecitare il datore di lavoro a risolvere una situazione di inadempimento contrattuale nei confronti del lavoratore. Questo tipo di comunicazione è tipicamente utilizzato in contesti in cui il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi previsti dal contratto di lavoro, come il mancato pagamento dello stipendio, il non rispetto delle condizioni di lavoro convenute, o altre violazioni.
La lettera di messa in mora serve ad avvisare formalmente il datore di lavoro che, in assenza di una soluzione soddisfacente entro un determinato periodo di tempo (di solito breve), il lavoratore potrà adire alle vie legali per tutelare i propri diritti. Questo documento dovrebbe contenere una descrizione chiara e precisa dell’inadempienza, la richiesta specifica di cosa si aspetta il lavoratore come risoluzione del problema, e il termine entro il quale il datore di lavoro deve adempiere per evitare ulteriori azioni legali. La lettera di messa in mora è quindi uno strumento importante per la risoluzione di controversie lavorative e per l’affermazione dei diritti dei lavoratori in modo formale e legale.
Indice
Come scrivere una Lettera di messa in mora datore di lavoro
Una lettera di messa in mora indirizzata al datore di lavoro serve a intimare il pagamento di retribuzioni, TFR, indennità o altre spettanze non corrisposte e a produrre effetti giuridici immediati: dal giorno in cui l’azienda la riceve cominciano a maturare gli interessi di mora e il decorso della prescrizione si interrompe, così che il credito non si estingua per il solo trascorrere del tempo.
Conviene inviarla non appena il ritardo supera i fisiologici pochi giorni dalla data‑valuta indicata in busta paga; ciò è particolarmente importante perché, dopo le riforme Fornero e Jobs Act, il termine di prescrizione quinquennale sui crediti di lavoro inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto ma nulla impedisce che il datore cerchi accordi transattivi al ribasso quando il tempo stringe. La Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022, ha chiarito che la prescrizione dei diritti retributivi decorre dalla fine del rapporto se questo non gode di “stabilità reale”, confermando che la diffida può essere decisiva anche durante il rapporto per salvare competenze maturate in periodi lontani.
Prima di redigere la messa in mora occorre reperire contratto, ultime buste paga, eventuali timbrature, mail o chat che provino l’orario effettivo, e ricostruire in modo puntuale cifre e periodi scoperti: questi dati vanno esposti nella lettera, indicando l’importo complessivo, il conto corrente su cui versarlo e un termine di adempimento molto breve (di solito sette o dieci giorni) perché l’obbligazione è già esigibile. È opportuno precisare che sull’arretrato matureranno gli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., il cui tasso, fissato dal decreto MEF 10 dicembre 2024, è pari al 2 % annuo a partire dal 1° gennaio 2025, con la riserva di chiedere in giudizio anche gli interessi maggiorati ex articolo 429 c.p.c.
La forma dev’essere scritta e la prova di consegna certa: l’invio tramite PEC dal proprio indirizzo certificato o tramite raccomandata A/R soddisfa entrambi i requisiti e attribuisce alla diffida pieno valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’articolo 2943 c.c.; se il datore dovesse contestare, la ricevuta di accettazione e consegna PEC o l’avviso di ritorno di Poste Italiane fanno fede della data di ricezione.
Se la messa in mora non sortisce effetto, il lavoratore può: 1) rivolgersi a un sindacato o a un avvocato per la conciliazione in sede protetta ex articoli 410‑411 c.p.c.; 2) chiedere all’Ispettorato nazionale del lavoro una diffida accertativa ex articolo 12 d.lgs 124/2004, che, a seguito di verifica ispettiva, produce un titolo esecutivo senza dover passare dal giudice ; 3) adire il tribunale del lavoro con ricorso per decreto ingiuntivo o causa ordinaria, facendo valere la lettera di messa in mora come prova scritta del credito e per ottenere la condanna al pagamento di somme, interessi e spese.
Una diffida ben costruita soddisfa dunque tre funzioni: dimostra il credito in termini di “certezza, liquidità ed esigibilità”, interrompe la prescrizione e crea pressione negoziale sul datore, spesso sufficiente a provocare il saldo o l’apertura di una trattativa assistita. Per calcolare correttamente arretrati e accessori e scegliere la strategia migliore (diffida accertativa, conciliazione o azione giudiziaria) l’assistenza di un professionista giuslavorista rimane, nella maggior parte dei casi, la via più sicura.
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Esempio di Lettera di messa in mora datore di lavoro
Oggetto: costituzione in mora per crediti retributivi ex artt. 1219, 1284 c.c. – sollecito pagamento stipendi e lavoro straordinario
Spett.le [Denominazione datore di lavoro] – c.a. Ufficio Paghe/Risorse Umane
sono dipendente a tempo indeterminato dal [decorrenza] con qualifica di [] e livello [] CCNL [___]. Alla data odierna non risultano corrisposti:
-le mensilità di [mesi e anni] per complessivi € [___] lordi;
-le ore di straordinario da [periodo] pari a [n.] ore, quantificate in € [___] lordi secondo le maggiorazioni contrattuali.
-IL credito totale ammonta quindi a € [] al lordo delle ritenute. Con la presente Vi costituisco formalmente in mora ai sensi dell’articolo 1219 c.c. e Vi invito a saldare l’importo entro e non oltre sette giorni sul conto IBAN [].
Trascorso inutilmente tale termine, matureranno interessi legali nella misura del 2 % annuo stabilita dal decreto MEF 10 dicembre 2024, con decorrenza 1 gennaio 2025, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi maggiorati ex articolo 429 c.p.c.
Qualora l’inadempimento persista, mi riservo di:
-adire l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la diffida accertativa di cui all’articolo 12 d.lgs 124/2004, che genera titolo esecutivo immediato;
-promuovere ricorso al Tribunale del lavoro per il recupero coattivo di stipendi, contributi e accessori con aggravio di spese.
La presente interrompe la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, la cui decorrenza – secondo Cassazione n. 26246/2022 – inizia dalla cessazione del rapporto solo in assenza di stabilità reale.
Distinti saluti
[Firma]
[Nome Cognome] – CF [___]
[Indirizzo]
Allegati: copie buste paga, estratto presenze, comunicazioni precedenti.
Modello Lettera di messa in mora datore di lavoro
Oggetto: richiesta di pagamento TFR e competenze di fine rapporto – costituzione in mora ex artt. 1219, 1284 c.c.
Spett.le [Denominazione datore di lavoro]
il mio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, iniziato il [], è cessato il [] a seguito di [licenziamento/dimissioni]. Alla data odierna risultano ancora insoluti:
-Trattamento di fine rapporto maturato: € [___] lordi;
-Giorni di ferie non godute: n. [] – € [] lordi;
-Ultima mensilità (stipendio di []): € [] lordi.
L’importo complessivo è dunque pari a € [] lordi. Vi intimo a corrispondere le somme entro dieci giorni sul conto IBAN []; in difetto, proporrò ricorso per decreto ingiuntivo, con aggravio di spese e interessi.
Ai sensi dell’articolo 1284 c.c. sulle somme maturano interessi legali al 2 % annuo dal giorno successivo alla ricezione di questa diffida, fatti salvi gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria riconosciuti dal giudice.
Decorsi inutilmente i termini mi riservo inoltre di investire l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché emetta diffida accertativa ex art. 12 d.lgs 124/2004, titolo esecutivo idoneo al pignoramento di conti e crediti aziendali.
La presente interrompe la prescrizione del credito e costituisce formale messa in mora.
Cordiali saluti
[Firma]
[Nome Cognome] – CF [___]
[Indirizzo]
Allegati: lettera di licenziamento, prospetto di liquidazione spettanze, CUD/Unilav.