Con decisione 21 gennaio 2016 n. 1075, la Cassazione si pronuncia in merito alla validità di una compravendita con patto di riscatto (art. 1500 c.c.) a seguito della quale i venditori erano comunque rimasti nella detenzione dell’immobile in ragione di un contratto di comodato.
Alla scadenza del termine per l’eventuale riscatto, il relativo diritto non veniva esercitato dai venditori, né seguiva alcuna restituzione del prezzo, e tuttavia gli stessi si rifiutavano di consegnare l’immobile agli acquirenti ritenendo la vendita nulla in ragione della sussistenza di un patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, ritengono invece la validità dell’atto di compravendita e l’insussistenza di un patto commissorio e condannano i convenuti alla consegna dell’immobile all’acquirente.
La Cassazione respinge il ricorso dei venditori, confermando la soluzione dei giudici di merito. La decisione merita di essere segnalata poiché nell’argomentazione la suprema corte traccia i confini operativi del patto commissorio.