Dal gennaio 2013, con il recepimento della Direttiva UE “fatturazione”, la legge n. 228 del 2012 ha inserito nel DPR n. 633/1972 l’articolo 21-bis, il quale disciplina l’emissione di una fattura semplificata che può essere emessa in sostituzione della fattura ordinaria da tutti i soggetti passivi IVA (quindi sia imprese che professionisti) per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per le note di variazione previste dall’articolo 26 del DPR n. 633/1972.
Importo complessivo inteso come somma dell’imponibile più l’imposta, in riferimento all’articolo 220-bis della direttiva 2006/112/UE modificata alla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Il comma 1 di tale articolo prevede espressamente:
Art. 21-bis.Fattura semplificata
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di
ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura
rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità
semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21,
almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del
rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono modificate.
Semplificazioni
In pratica le semplificazioni introdotte con la c.d. fattura semplificata si possono così elencare
si può indicare solo la partita iVA o il codice fiscale del cliente nazionale, omettendo di indicare i dati anagrafici e residenza completi;
si può indicare il numero di identificazione IVA per i clienti comunitari (prefisso + partita iva estera), omettendo di indicare i dati anagrafici e residenza completi;
si può indicare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, comprensivo dell’IVA, ma deve essere consentita la possibilità di calcolare l’imposta (ad esempio: totale fattura euro 80, IVA 22% oppure Totale fattura euro 80, IVA euro 14,42);
si può indicare la “descrizione dei beni ceduti e servizi resi” anziché la “natura, qualità e quantità” dei beni ceduti o servizi oggetto dell’operazione.
Quando non può essere emessa
Oltre all’ammontare complessivo non superiore a €uro 100, come sopra precisato, il comma 2 del suddetto articolo prevede anche che la fattura semplificata non possa essere emessa per certificare:
cessioni comunitarie;
operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) DPR 633/1972 (operazioni non soggette effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in un altro stato UE mediante inversione contabile).
Innalzamento del limite
Il successivo comma 3 dell’articolo 21-bis prevede anche:
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture
semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni
effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli
Date le ridotte informazioni che devono essere indicate nonché il ridotto importo dell’operazione la categoria di soggetti che potrebbero maggiormente beneficiare della fattura semplificata sono i ristoranti e le pizzerie.
In sostanza la semplificazione nell’emissione di una fattura semplificata consiste nella possibilità:
di indicare per i clienti italiani solo il codice fiscale o la partita IVA, senza l’obbligo di indicare tutti gli altri dati obbligatoriamente previsti nella fattura ordinaria, relativamente a cui è possibile vedere questa guida su Lafattura.net, quali il nome della ditta, la denominazione sociale, la ragione sociale ecc.;
di indicare per i clienti, soggetti passivi comunitari, solo il numero di partita IVA comunitaria al posto di tutti i dati anagrafici, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi con IVA italiana (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi di pernottamento alberghiero ossia servizi destinati ad essere consumati in Italia) e in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il cliente nazionale non assolve l’IVA nel proprio Stato per un’operazione non imponibile o esente;
di indicare l’ammontare complessivo del corrispettivo e dell’imposta inclusa;
di fornire la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati in maniera più semplicistica e meno dettagliata, rispetto a quanto previsto per la fattura ordinaria.
Perché è prevista l’ipotesi di poter indicare nella fattura semplificata il numero identificativo attribuito all’operatore Ue dallo Stato comunitario in cui questo è stabilito?
Perché vi può essere ad esempio la possibilità che la transazione abbia come oggetto la vendita di beni che non verranno esportati all’estero e quindi la fattura viene emessa per un’operazione territorialmente rilevante in Italia, anche se il soggetto che compra ha una partita iva ‘estera’.
Perché la fattura semplificata può essere emessa unicamente per valori di ammontare complessivo non superiore a 100 euro?
L’importo di 100 euro sta a significare che sulle piccole operazioni non è giustificabile un eccessivo appesantimento amministrativo.
L`ammontare dell`operazione verrà infatti inserito nel documento al lordo dell`imposta sul valore aggiunto, con la sola indicazione, a lato, dell`aliquota utilizzata. Se ad esempio in precedenza una cessione di 50€ era formalizzata come Imponibile 50€, Iva 22% 11,00€, Totale 61,00€, ora sarà possibile scrivere soltanto Totale 61,00€, Iva 22%.
La fattura semplificata può essere utilizzata anche per le rettifiche di cui all’art. 26 DPR n. 633/1972, a prescindere dall’importo, ma con l’obbligo di fare riferimento alle fatture originarie; viene espressamente denominata come “fattura rettificativa”, termine che va a sostituire quelli abitualmente utilizzati con i termini di “nota di addebito” e “nota di accredito”.
Molto interessante.