L’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è l’atto con cui una parte chiede al giudice di disporre una nuova indagine tecnica, un supplemento di consulenza, la riconvocazione del consulente per chiarimenti o, nei casi più gravi, la sostituzione del CTU. Serve a evidenziare errori, omissioni, contraddizioni o irregolarità che possano incidere sull’accertamento tecnico e sulla decisione della controversia.
Istanza rinnovazione CTU
L’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento processuale destinato a sottoporre all’attenzione del giudice le criticità riscontrate nella relazione peritale o nello svolgimento delle operazioni tecniche. La richiesta può riguardare una nuova consulenza, la rinnovazione delle indagini già svolte, un supplemento di accertamento, la riconvocazione del consulente per chiarimenti oppure, quando ricorrano gravi motivi, la sostituzione del CTU.
La presentazione dell’istanza non attribuisce alla parte un diritto automatico all’espletamento di una nuova CTU. La rinnovazione rientra, in linea generale, nei poteri discrezionali del giudice, il quale deve valutare se le contestazioni siano concrete, specifiche, rilevanti e adeguatamente documentate. Non è quindi sufficiente affermare che la relazione sia “errata” o “ingiusta”: occorre indicare il quesito interessato, il passaggio contestato, la ragione tecnica dell’errore e l’incidenza che tale errore può avere sull’esito del giudizio.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 196 del codice di procedura civile, secondo cui il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. La disposizione non stabilisce un elenco tassativo delle ragioni che impongono il rinnovo, poiché la valutazione deve essere compiuta in relazione alla natura della controversia, ai quesiti assegnati, al contenuto della relazione e alla concreta necessità di ulteriori accertamenti.
L’istanza può essere utile quando la relazione non risponde integralmente ai quesiti formulati nel provvedimento di nomina, quando il consulente non ha esaminato documenti rilevanti ritualmente acquisiti agli atti, quando sono emersi fatti nuovi o aggravamenti sopravvenuti oppure quando l’elaborato contiene errori tecnici, logici, metodologici o di calcolo. La richiesta può inoltre fondarsi sulla contraddittorietà delle conclusioni, sull’insufficienza della motivazione tecnica o sul mancato rispetto del contraddittorio durante le operazioni peritali.
La consulenza tecnica d’ufficio costituisce un ausilio per il giudice. L’articolo 61 c.p.c. consente il ricorso a uno o più consulenti di particolare competenza tecnica quando occorre compiere singoli atti o esaminare questioni tecniche nell’ambito del processo. Il CTU non è, tuttavia, un arbitro della controversia e non può sostituirsi al giudice nella valutazione delle questioni giuridiche. La sua attività deve rimanere collegata ai quesiti ricevuti e agli accertamenti tecnici affidati.
L’articolo 62 c.p.c. delimita l’attività del consulente, che deve svolgere le indagini indicate dal giudice e fornire i chiarimenti richiesti. Una relazione che ometta di esaminare uno o più quesiti, che svolga accertamenti estranei all’incarico o che fondi le proprie conclusioni su presupposti tecnici non verificati può giustificare una richiesta di integrazione o di rinnovazione, sempre che la criticità sia specificamente illustrata e abbia rilevanza concreta.
Anche l’articolo 191 c.p.c. assume rilievo, poiché disciplina la nomina del consulente e la formulazione dei quesiti. Nel predisporre l’istanza è opportuno confrontare il provvedimento di nomina con la relazione depositata, verificando se il CTU abbia risposto a ciascun quesito e se le indagini siano state svolte nel rispetto dell’oggetto dell’incarico. L’articolo 194 c.p.c. riguarda invece lo svolgimento delle operazioni peritali, le informazioni che il consulente può assumere e la partecipazione delle parti e dei loro consulenti tecnici.
Le contestazioni relative al contraddittorio devono essere riferite a fatti specifici. È necessario indicare, ad esempio, se una parte non sia stata convocata a un’operazione, se non abbia ricevuto comunicazione della data di un accesso, se non abbia potuto esaminare documenti utilizzati dal consulente o se le osservazioni del consulente tecnico di parte siano state completamente ignorate. Non ogni irregolarità determina automaticamente la nullità della CTU: occorre verificare la natura del vizio, la sua tempestiva deduzione e la concreta incidenza sul diritto di difesa.
L’articolo 195 c.p.c. disciplina il deposito della relazione, la comunicazione alle parti e la possibilità di formulare osservazioni. Per questa ragione è importante allegare, quando disponibili, le osservazioni trasmesse dal consulente tecnico di parte, indicando la data in cui sono state depositate o comunicate e specificando quali rilievi non siano stati esaminati nella relazione definitiva. La tempestività delle contestazioni può rafforzare la richiesta, mentre il silenzio o la tardività possono indebolirla, secondo le circostanze del procedimento.
La motivazione dell’istanza dovrebbe distinguere tra la semplice richiesta di chiarimenti e la necessità di una nuova indagine. Se la relazione è sostanzialmente completa ma presenta passaggi poco chiari, può essere sufficiente chiedere la riconvocazione del CTU. Se invece occorrono ulteriori verifiche, nuovi calcoli o l’esame di aspetti tecnici non considerati, è più appropriata la richiesta di un supplemento di consulenza. La nuova CTU dovrebbe essere richiesta quando le carenze dell’elaborato siano tali da rendere inadeguata la precedente indagine o quando sia necessario un nuovo accertamento autonomo.
La sostituzione del consulente è una richiesta distinta dalla rinnovazione delle indagini. Ai sensi dell’articolo 196 c.p.c., essa presuppone gravi motivi specifici. Non è sufficiente che il CTU abbia espresso conclusioni sfavorevoli a una parte o che il consulente tecnico di parte dissenta dalle sue valutazioni. Occorre indicare circostanze concrete, come una situazione di incompatibilità, una grave violazione dei doveri processuali o un comportamento tale da compromettere l’affidabilità e l’imparzialità dell’accertamento.
Un’istanza efficace deve contenere l’indicazione del tribunale, della sezione, del numero di ruolo generale, delle parti, del provvedimento con cui è stata disposta la CTU, del nominativo del consulente, dei quesiti, del periodo delle operazioni e della data di deposito della relazione. Deve inoltre esporre in modo ordinato le criticità, collegandole ai documenti e agli elementi tecnici che le dimostrano. È opportuno spiegare perché l’errore o l’omissione possa influire sulla decisione della causa.
Tra gli allegati possono rientrare la relazione del CTU, le osservazioni alla bozza o alla relazione definitiva, la relazione tecnica di parte, i verbali delle operazioni peritali, i documenti già depositati e gli eventuali calcoli o rilievi fotografici pertinenti. L’eventuale produzione di nuovi documenti deve essere valutata con particolare attenzione, perché la loro utilizzabilità dipende dalla fase del processo, dal rito applicabile e dalle preclusioni già maturate. L’allegazione di un documento non comporta automaticamente l’obbligo del giudice di esaminarlo.
Il deposito deve essere effettuato nel fascicolo del procedimento davanti al giudice o al collegio competente, non direttamente presso il CTU. Nei procedimenti soggetti al processo civile telematico, il difensore normalmente deposita l’atto in formato conforme alle regole tecniche applicabili, con firma digitale e secondo le modalità previste dal sistema. Le prassi possono variare in relazione all’ufficio giudiziario, al tipo di procedimento e al ruolo del depositante; è quindi opportuno verificare le indicazioni della cancelleria e del Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Una semplice comunicazione via PEC alla cancelleria non dovrebbe essere considerata sostitutiva del deposito telematico, salvo diverse istruzioni ufficiali dell’ufficio competente. Devono essere conservate l’istanza firmata, gli allegati, le ricevute telematiche di accettazione e consegna e le comunicazioni della cancelleria. Non esiste un termine unico e generale valido per ogni istanza di rinnovazione della CTU: occorre controllare il provvedimento del giudice, il calendario delle operazioni peritali, i termini per le osservazioni e le preclusioni proprie del rito.
La richiesta può essere formulata anche in appello, ma la sua ammissibilità e utilità dipendono dallo stato del processo, dai limiti dell’attività istruttoria e dalle specifiche censure rivolte alla CTU di primo grado. Nei procedimenti cautelari, di lavoro, previdenziali, familiari o di responsabilità sanitaria devono essere considerate le peculiarità del rito e della materia. Analogamente, nei procedimenti relativi a condominio, locazioni, diritti reali, successioni, divisioni o rapporti bancari, la motivazione deve essere adattata al tipo di accertamento richiesto.
L’articolo 112 c.p.c. non disciplina direttamente la rinnovazione della CTU, ma può assumere rilievo nella fase decisoria. Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione, l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra necessariamente un’omessa pronuncia. La questione può eventualmente rilevare sotto il profilo della motivazione della decisione sulle contestazioni tecniche, purché queste siano state formulate in modo specifico e abbiano effettiva rilevanza.
La giurisprudenza ha ribadito che il giudice di merito non è normalmente obbligato a disporre una nuova consulenza per il solo fatto che una parte l’abbia richiesta. Il giudice può ritenere sufficienti i chiarimenti già contenuti nella relazione, le osservazioni delle parti o gli altri elementi presenti nel fascicolo. Per questo motivo è preferibile formulare richieste graduate, indicando in via principale la rinnovazione e, in subordine, il supplemento, la riconvocazione del CTU o l’acquisizione di chiarimenti, sempre nel rispetto delle regole processuali.
Esempio Istanza rinnovazione CTU
TRIBUNALE DI _____________
SEZIONE _____________
Procedimento civile n. _____________ R.G.
ISTANZA DI RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Per
_____________, C.F. _____________, residente in _____________, via _____________, n. _____________, elettivamente domiciliato/a in _____________, via _____________, n. _____________, presso lo studio dell’Avv. _____________, C.F. _____________, PEC _____________, che lo/la rappresenta e difende in forza di procura _____________,
parte _____________
contro
_____________, C.F. _____________, residente/con sede in _____________, via _____________, n. _____________,
parte _____________
PREMESSO CHE
1. Con atto di _____________ è stato instaurato il procedimento avente ad oggetto _____________.
2. Nel corso del procedimento, con provvedimento del _____________, il Giudice ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, conferendo al CTU, Dott./Ing./Arch./Prof. _____________, i seguenti quesiti:
“_____________”.
3. Le operazioni peritali si sono svolte nel periodo compreso tra il _____________ e il _____________.
4. La relazione di consulenza tecnica d’ufficio è stata depositata in data _____________.
5. La parte istante, per il tramite del proprio consulente tecnico di parte _____________, ha formulato osservazioni alla relazione del CTU in data _____________, evidenziando _____________.
6. La relazione peritale presenta le seguenti criticità:
a) con riferimento al quesito n. _____________, il CTU _____________;
b) non sono stati esaminati o adeguatamente valutati i seguenti documenti ritualmente acquisiti agli atti: _____________;
c) risultano i seguenti errori tecnici, logici o di calcolo: _____________;
d) le conclusioni risultano contraddittorie in quanto _____________;
e) non è stato adeguatamente considerato il seguente fatto rilevante: _____________;
f) le operazioni peritali non si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio in quanto _____________;
g) la relazione non risponde integralmente ai quesiti, poiché _____________.
7. Le predette criticità incidono sull’esito dell’accertamento tecnico e sulla decisione della controversia in quanto _____________.
8. Sono inoltre emerse le seguenti circostanze nuove o sopravvenute: _____________, che rendono necessario procedere a _____________.
9. Le ragioni della richiesta sono comprovate dai seguenti documenti e/o elementi tecnici:
– _____________;
– _____________;
– _____________;
– _____________.
10. La rinnovazione delle indagini, ovvero il supplemento di consulenza, risulta necessario al fine di _____________.
IN DIRITTO
Ai sensi dell’art. 196 c.p.c., il Giudice ha facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Nel caso di specie, la rinnovazione si rende necessaria in ragione di _____________, poiché _____________.
In via subordinata, ove non si ritenga necessario disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, appare opportuno disporre _____________.
Tutto ciò premesso, _____________, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., voglia:
1. in via principale, disporre la rinnovazione delle indagini peritali mediante nomina di un nuovo consulente tecnico d’ufficio, avente competenza in materia di _____________;
2. in subordine, disporre un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio e ordinare al CTU di procedere ai seguenti ulteriori accertamenti:
_____________;
3. in ulteriore subordine, disporre la riconvocazione del CTU, Dott./Ing./Arch./Prof. _____________, affinché fornisca chiarimenti in ordine ai seguenti profili:
_____________;
4. disporre, ove ritenuto necessario, la rinnovazione delle operazioni peritali con piena partecipazione delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici;
5. per gravi motivi, disporre la sostituzione del CTU, Dott./Ing./Arch./Prof. _____________, in considerazione di _____________;
6. autorizzare, ove processualmente ammissibile, il deposito e l’acquisizione della seguente documentazione:
_____________;
7. fissare, ove occorra, apposita udienza per l’esame dell’istanza e per i provvedimenti conseguenti;
8. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ai fini dell’accertamento tecnico della controversia.
Si producono i seguenti documenti:
1. _____________;
2. _____________;
3. _____________;
4. _____________;
5. _____________;
6. _____________.
Luogo _____________, data _____________
Avv. _____________
Firma _____________
Fac simile Istanza rinnovazione CTU Word
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