L’accettazione dell’incarico di CTU è la dichiarazione con cui il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice comunica formalmente di accettare l’incarico, presta il giuramento previsto dalla legge e fornisce le informazioni necessarie per l’avvio delle operazioni peritali. Il documento deve essere compilato seguendo il provvedimento di nomina e le istruzioni del tribunale competente.
Accettazione incarico CTU
L’accettazione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio riguarda il processo civile e viene utilizzata quando il giudice, ritenendo necessarie specifiche conoscenze tecniche, nomina un professionista per svolgere accertamenti, esaminare documenti, effettuare rilievi e rispondere ai quesiti formulati nell’ordinanza. Il CTU opera come ausiliario del giudice e non come consulente di una delle parti. Per questo motivo deve mantenere una posizione di indipendenza, imparzialità e terzietà durante tutto lo svolgimento dell’incarico.
Il documento non sostituisce il provvedimento di nomina. Al contrario, deve richiamarlo con precisione, indicando il tribunale, la sezione, il giudice, il numero di ruolo generale, le parti e gli estremi dell’ordinanza o del provvedimento con cui l’incarico è stato conferito. È opportuno verificare anche i quesiti assegnati, i termini per l’esecuzione delle operazioni peritali, la data eventualmente fissata per il giuramento e il termine per il deposito della relazione.
La disciplina principale si trova negli articoli 191, 192 e 193 del Codice di procedura civile. L’articolo 191 c.p.c. riguarda la nomina del consulente tecnico e la formulazione dei quesiti. L’articolo 192 c.p.c. disciplina l’astensione del consulente e la ricusazione da parte delle parti, secondo le cause previste per il giudice. L’articolo 193 c.p.c. riguarda invece il giuramento del consulente tecnico e l’impegno a svolgere correttamente le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere al giudice la verità.
La formula di giuramento normalmente utilizzata nei modelli è la seguente: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.” La modalità concreta con cui il giuramento deve essere prestato può tuttavia cambiare. In alcuni casi il CTU deve comparire davanti al giudice o all’udienza indicata; in altri, il tribunale consente o richiede il deposito telematico di una dichiarazione di accettazione e giuramento nel fascicolo informatico. Non esiste quindi una modalità unica automaticamente valida per tutti gli uffici giudiziari.
Prima di accettare, il professionista deve verificare con particolare attenzione l’assenza di cause di astensione o incompatibilità. Devono essere considerati i rapporti personali, professionali ed economici con le parti, con i difensori e con gli eventuali consulenti tecnici di parte. Devono inoltre essere valutate circostanze che possano anche soltanto apparire idonee a compromettere l’imparzialità. Se emerge una situazione potenzialmente rilevante, non è corretto utilizzare una dichiarazione standard di assenza di impedimenti: la circostanza deve essere rappresentata tempestivamente al giudice, affinché possa assumere le determinazioni opportune.
Il modello dovrebbe contenere i dati identificativi del CTU, compresi nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo dello studio, qualifica professionale, albo di appartenenza, numero di iscrizione, PEC e recapito telefonico. L’indicazione della partita IVA può essere opportuna quando rilevante per gli aspetti fiscali o per la successiva liquidazione del compenso. I dati devono corrispondere a quelli risultanti dalla nomina e dagli atti depositati nel fascicolo.
Tra gli elementi normalmente inseriti vi sono la dichiarazione di aver preso conoscenza dell’incarico, dei quesiti e dei termini assegnati, l’accettazione dell’incarico, l’impegno a svolgere le funzioni con diligenza e imparzialità e il giuramento. Il documento può inoltre comunicare la data, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali, nonché le modalità con cui saranno convocati le parti, i difensori e i consulenti tecnici di parte. Queste informazioni sono particolarmente importanti quando il primo sopralluogo o la prima riunione costituiscono l’avvio effettivo delle attività.
Il CTU può inserire nel documento eventuali richieste al giudice. A seconda dell’oggetto della consulenza, può chiedere l’autorizzazione ad accedere al fascicolo telematico, ad acquisire documentazione, a effettuare rilievi, fotografie, misurazioni, accessi presso luoghi o archivi, oppure ad avvalersi di un ausiliario. Tali richieste devono essere specifiche e motivate. L’ausiliario non può essere utilizzato per trasferire a terzi le funzioni proprie del CTU, né per ampliare autonomamente l’oggetto dell’indagine.
Il deposito telematico viene generalmente effettuato attraverso i servizi del processo civile telematico, secondo la tipologia di atto indicata dal tribunale. Di regola, il documento deve essere predisposto in un formato compatibile, sottoscritto con firma digitale e trasmesso tramite il canale previsto. Il CTU deve conservare le ricevute di invio, accettazione e consegna, poiché possono essere necessarie per dimostrare il rispetto del termine. Le procedure tecniche possono variare in relazione all’ufficio, al gestore utilizzato e agli aggiornamenti dei sistemi ministeriali.
Il termine per depositare l’accettazione e il giuramento non è necessariamente identico in tutti i procedimenti. Occorre fare riferimento al provvedimento del giudice, alla comunicazione della cancelleria e alle istruzioni pubblicate dal tribunale. Un deposito tardivo può rendere più difficile l’avvio della consulenza e può determinare richieste di chiarimenti, sostituzione del consulente o altre conseguenze valutate dal giudice. Per la stessa ragione, il CTU non dovrebbe iniziare le operazioni prima di avere verificato le modalità di accettazione e di convocazione delle parti.
Le parti e i consulenti tecnici di parte devono essere informati dell’inizio delle operazioni secondo quanto stabilito dal giudice e dalla disciplina applicabile. Una convocazione incompleta o tardiva può generare contestazioni sulla regolarità delle attività svolte e sull’utilizzabilità degli accertamenti. È quindi consigliabile utilizzare modalità che consentano di dimostrare l’avvenuta comunicazione, conservando le PEC, le ricevute e ogni altra prova dell’avviso inviato.
Non risulta una regola generale nazionale che imponga sempre una marca da bollo per la semplice accettazione dell’incarico e il giuramento CTU depositati nel fascicolo telematico. Eventuali diritti, imposte o formalità possono dipendere dal tipo di procedimento e dalle disposizioni della cancelleria. Anche la registrazione dell’atto non costituisce, in via generale, un adempimento autonomo: normalmente la dichiarazione viene inserita nel fascicolo processuale. In presenza di una procedura particolare, è comunque necessario verificare direttamente le indicazioni dell’ufficio.
Gli allegati possono comprendere il provvedimento di nomina, un documento di identità se richiesto, documenti relativi a impedimenti o richieste di autorizzazione e le comunicazioni alle parti. La copia del documento di identità non è un requisito generale valido per ogni deposito CTU e deve essere prodotta soltanto quando richiesta dal modulo o dalla cancelleria. Anche l’elenco degli allegati deve essere coerente con ciò che viene effettivamente trasmesso.
È importante non confondere il CTU con il consulente tecnico di parte. Il primo è un ausiliario del giudice e deve esprimere valutazioni tecniche imparziali entro i limiti dei quesiti. Il secondo assiste invece la parte che lo ha nominato e può formulare osservazioni critiche alla relazione o partecipare alle operazioni peritali. Il CTU non deve estendere autonomamente l’indagine a questioni giuridiche o tecniche estranee all’incarico, né può sostituirsi al giudice nella decisione della controversia.
Il fac-simile deve essere adattato al procedimento concreto. Nei giudizi ordinari può essere sufficiente una dichiarazione contenente accettazione, giuramento, indipendenza, indicazione delle operazioni e richieste eventuali. Nelle esecuzioni immobiliari possono essere necessari riferimenti a sopralluoghi, stima e deposito dell’elaborato. Nei procedimenti di famiglia occorre prestare particolare attenzione alla riservatezza e ai dati riguardanti minori. Per i procedimenti penali, amministrativi o tributari non è corretto utilizzare automaticamente il modello civile, poiché cambiano le fonti normative, il ruolo dell’ausiliario e le formalità da rispettare.
Per approfondire la disciplina è possibile consultare il Codice di procedura civile su Normattiva, le istruzioni del tribunale competente, il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia e la documentazione relativa agli albi dei consulenti tecnici. Sono inoltre disponibili moduli pubblicati da diversi tribunali, tra cui quelli di Trani, Tivoli, Bergamo, Catania, Matera e Palmi. Tali modelli sono utili come riferimento, ma devono essere verificati e adeguati alle prassi dell’ufficio presso cui l’incarico deve essere svolto.
Esempio Accettazione incarico CTU
TRIBUNALE DI _____________
SEZIONE _____________
GIUDICE _____________
R.G. n. _____________
PROCEDIMENTO TRA
_____________
e
_____________
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Il/La sottoscritto/a _____________, nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, con studio professionale in _____________, iscritto/a all’Albo professionale dei/delle _____________ della Provincia di _____________ al n. _____________, PEC _____________, telefono _____________,
nominato/a Consulente Tecnico d’Ufficio con provvedimento del Giudice del _____________, comunicato/notificato in data _____________,
DICHIARA
di aver preso conoscenza dell’incarico conferito, dei quesiti formulati dal Giudice e dei termini assegnati per lo svolgimento delle operazioni peritali e per il deposito della relazione;
di accettare l’incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento indicato in epigrafe;
di impegnarsi a svolgere le funzioni affidate con diligenza, imparzialità e fedeltà, fornendo al Giudice ogni elemento utile ai fini della decisione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impongono l’astensione e di non avere rapporti, interessi personali o professionali con le parti, i difensori o gli eventuali consulenti tecnici di parte tali da compromettere la propria imparzialità;
ovvero
di rappresentare al Giudice le seguenti circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’astensione o dell’incompatibilità:
_____________
PRESTA IL SEGUENTE GIURAMENTO
“Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.”
COMUNICA
che le operazioni peritali avranno inizio il giorno _____________ alle ore _____________ presso _____________;
che le parti e i rispettivi difensori e consulenti tecnici di parte saranno convocati mediante _____________;
che il termine previsto per il deposito della relazione peritale è il _____________.
CHIEDE
di essere autorizzato/a, ove necessario, ad accedere al fascicolo telematico e ad acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico;
di essere autorizzato/a ad avvalersi dell’ausilio di _____________;
di essere autorizzato/a a effettuare _____________;
di ricevere eventuali chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti dell’incarico:
_____________
ALLEGA
_____________
Luogo _____________
Data _____________
Il/La Consulente Tecnico d’Ufficio
_____________
Fac simile Accettazione incarico CTU Word
Puoi scaricare il fac simile di Accettazione incarico CTU in formato Word e utilizzarlo come base per predisporre la dichiarazione. Prima del deposito, verifica sempre i dati del procedimento, i termini assegnati, la modalità di giuramento e le eventuali istruzioni specifiche del tribunale competente.
