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Istanza rinuncia incarico CTU​ – Esempio e fac simile

Il fac-simile di istanza di rinuncia all’incarico di CTU è un modello utilizzabile dal consulente tecnico d’ufficio che non possa accettare o proseguire l’incarico conferito dal giudice. L’atto serve a rappresentare formalmente il motivo dell’impedimento e a chiedere l’autorizzazione all’astensione o l’esonero dall’incarico, senza presumere che la rinuncia produca effetti automatici.

Indice

  • 1. Istanza rinuncia incarico CTU​
  • 2. Esempio Istanza rinuncia incarico CTU​
  • 3. Fac simile Istanza rinuncia incarico CTU​ Word

Istanza rinuncia incarico CTU​

L’istanza di rinuncia all’incarico di consulente tecnico d’ufficio è l’atto con cui il CTU nominato comunica al giudice di non poter accettare oppure di non poter proseguire l’attività affidatagli. Nel processo civile, tuttavia, la semplice volontà del consulente non è sufficiente a determinare la cessazione dell’incarico. Il consulente scelto tra gli iscritti all’albo è, in linea generale, tenuto a prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giusto motivo di astensione.

La richiesta deve quindi essere motivata, documentata e indirizzata al giudice che ha disposto la nomina. È opportuno depositarla nel fascicolo del procedimento con la massima tempestività, soprattutto quando siano già state fissate l’udienza di comparizione, le operazioni peritali o scadenze per il deposito della relazione. La presentazione dell’istanza non equivale necessariamente al suo accoglimento: fino al provvedimento del giudice, il CTU dovrebbe attenersi alle disposizioni ricevute e valutare con attenzione se compiere o sospendere le attività, chiedendo espressamente indicazioni nei casi urgenti.

L’istanza può trovare applicazione quando sussista una causa di astensione o incompatibilità, un conflitto di interessi, un rapporto rilevante con una delle parti, un impedimento grave e documentabile, una sopravvenuta indisponibilità personale o professionale, oppure una situazione che renda oggettivamente ineseguibile l’incarico. Può essere rilevante anche la perdita o l’indisponibilità delle competenze tecniche necessarie, purché il motivo sia esposto in modo concreto e sia spiegato il suo collegamento con l’impossibilità di svolgere correttamente le indagini affidate.

La rinuncia all’incarico deve essere distinta dalla mancata accettazione prima dell’assunzione formale, dall’istanza di astensione e dalla ricusazione. La ricusazione è normalmente l’iniziativa delle parti che contestano l’imparzialità o l’idoneità del consulente, mentre l’astensione è richiesta dallo stesso CTU. È inoltre diverso il procedimento di rinuncia all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, che riguarda il rapporto con l’albo e non la singola nomina ricevuta in un procedimento civile.

La disciplina normativa prende avvio dall’art. 61 c.p.c., che riguarda la nomina del consulente quando il giudice necessita di assistenza per operazioni o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche. L’art. 62 c.p.c. precisa invece che il consulente compie le indagini affidategli dal giudice e fornisce i chiarimenti richiesti. Queste disposizioni evidenziano che l’attività del CTU è collegata al quesito e ai limiti dell’incarico, senza possibilità di estendere autonomamente l’oggetto delle operazioni.

Particolare rilievo assume l’art. 63 c.p.c., secondo cui il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giusto motivo di astensione. Ne consegue che la rinuncia non è una libera revoca dell’accettazione, ma una richiesta sottoposta alla valutazione giudiziale.

L’art. 192 c.p.c. disciplina specificamente l’astensione e la ricusazione del consulente. Il CTU che non ritenga di accettare l’incarico o che, pur essendo obbligato a prestare il proprio ufficio, intenda astenersi deve presentare la relativa denuncia o istanza al giudice che lo ha nominato, nel termine previsto dalla disposizione. Il termine è collegato all’udienza di comparizione del consulente e deve essere verificato considerando il provvedimento di nomina, la data dell’udienza e le eventuali istruzioni impartite dal giudice.

Se il motivo della rinuncia è sorto o è stato conosciuto successivamente alla scadenza ordinaria, l’istanza dovrebbe essere depositata immediatamente. In tal caso è importante indicare la data in cui l’impedimento si è verificato o è stato conosciuto, spiegare perché non era possibile dedurlo prima e rappresentare l’eventuale urgenza. Anche l’art. 193 c.p.c. può assumere rilievo, perché riguarda il giuramento del consulente e le dichiarazioni connesse all’assunzione dell’incarico. La posizione del CTU cambia, sotto il profilo pratico, a seconda che il giuramento sia già stato prestato, che le operazioni siano iniziate o che l’attività non sia ancora stata avviata.

Il modello dovrebbe contenere l’intestazione del tribunale, la sezione e il giudice, il numero di ruolo generale, l’indicazione delle parti e i dati identificativi del consulente. È opportuno richiamare il provvedimento di nomina, specificare la data dell’udienza o delle operazioni peritali e dichiarare espressamente se si chiede l’astensione, l’esonero o la cessazione dell’incarico. La motivazione deve essere concreta e specifica: una formula generica come “motivi personali” può non consentire al giudice di valutare la serietà dell’impedimento.

È utile precisare se il giuramento sia stato prestato, se le operazioni peritali siano iniziate, quali attività siano state già svolte, quali documenti o supporti siano stati ricevuti e se sia stata percepita un’anticipazione o un fondo spese. Quando sono state sostenute spese o compiute attività, il CTU può dichiararsi disponibile a restituire la documentazione e rimettersi alle determinazioni del giudice in ordine alla liquidazione delle competenze eventualmente maturate. La motivazione dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie, evitando dati personali eccedenti o irrilevanti.

Tra le richieste normalmente inserite nell’atto rientrano l’autorizzazione ad astenersi, l’esonero dall’incarico, la nomina di un diverso consulente quando necessario e la sospensione o il mancato avvio delle operazioni fino alla decisione. È consigliabile chiedere anche che il provvedimento sia comunicato alla PEC indicata dal consulente. Se sono stati ricevuti atti, documenti o supporti, l’istanza dovrebbe indicare le modalità con cui saranno restituiti, messi a disposizione o conservati secondo le istruzioni dell’ufficio.

Il rifiuto ingiustificato di un ufficio legalmente dovuto può assumere rilievo anche ai sensi dell’art. 366 c.p., che disciplina il rifiuto di uffici legalmente dovuti. La norma non significa che ogni istanza sarà respinta, ma conferma l’opportunità di non abbandonare unilateralmente l’incarico. È prudente attendere il provvedimento del giudice, salvo diverse disposizioni espresse o situazioni di assoluta urgenza adeguatamente rappresentate. La mera presentazione dell’istanza non deve essere confusa con l’autorizzazione all’astensione.

Quanto al deposito, la modalità ordinaria è quella telematica nel fascicolo del procedimento civile, secondo le specifiche del tribunale competente. Una semplice PEC non sostituisce automaticamente il deposito telematico, salvo che l’ufficio la accetti o la richieda per una determinata comunicazione. Una guida operativa dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna indica, per una prassi locale, la voce “atti CTU – istanza generica” e la firma digitale del documento. Le modalità possono però variare tra uffici e devono essere verificate presso la cancelleria o nei servizi telematici del tribunale.

Prima del deposito è opportuno controllare il provvedimento di nomina, l’udienza fissata, i termini assegnati e lo stato delle operazioni. Devono essere allegati, quando pertinenti, il provvedimento di nomina, la certificazione medica, la documentazione relativa al conflitto di interessi o all’incompatibilità, le comunicazioni già inviate e ogni documento idoneo a dimostrare l’impedimento. Non esiste, sulla base delle informazioni disponibili, una regola nazionale unica che imponga sempre una marca da bollo o una registrazione autonoma per questo tipo di istanza; è quindi necessario verificare le istruzioni del tribunale. La copia del documento d’identità non appare automaticamente necessaria quando l’atto è firmato digitalmente, ma può essere richiesta in caso di firma non digitale o di trasmissione con modalità diverse.

Tra gli errori più frequenti vi sono il deposito tardivo, l’omessa indicazione del numero di ruolo, la mancata allegazione della prova del motivo e la confusione tra rinuncia all’incarico e cancellazione dall’albo. È inoltre rischioso interrompere le operazioni senza istruzioni oppure proseguirle ignorando un possibile conflitto di interessi. Dopo l’invio è opportuno conservare le ricevute di deposito, le comunicazioni, gli allegati e il provvedimento del giudice, informando le parti o i loro difensori quando ciò sia previsto dalle modalità dell’ufficio.

Il Decreto del Ministero della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, disciplina aspetti relativi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, ai requisiti e alla gestione dell’iscrizione. Esso non sostituisce la procedura necessaria per rinunciare a uno specifico incarico processuale. Le diverse varianti del modello dipendono dalla fase concreta: mancata accettazione prima del giuramento, astensione per incompatibilità, impedimento sopravvenuto, rinuncia dopo l’avvio delle operazioni o impossibilità tecnica e professionale. Nei procedimenti diversi da quello civile occorre verificare la disciplina propria del rito, senza applicare automaticamente gli artt. 63 e 192 c.p.c.

Esempio Istanza rinuncia incarico CTU​

TRIBUNALE DI _____________

SEZIONE _____________

GIUDICE _____________

Procedimento civile n. R.G. _____________

Promosso da _____________

contro _____________

ISTANZA DI RINUNCIA, ASTENSIONE O ESONERO DALL’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Il/La sottoscritto/a _____________, nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, con domicilio professionale in _____________, via _____________, n. _____________, PEC _____________, telefono _____________, professionista iscritto all’Albo dei _____________ di _____________,

premesso che

con provvedimento del _____________, il Giudice _____________ ha conferito al/alla sottoscritto/a l’incarico di consulente tecnico d’ufficio nel procedimento indicato in epigrafe;

l’udienza di comparizione del consulente tecnico d’ufficio è fissata per il _____________;

le operazioni peritali _____________;

il giuramento _____________;

il/la sottoscritto/a ha ricevuto i seguenti atti, documenti o supporti: _____________;

il/la sottoscritto/a ha sostenuto le seguenti spese e ha svolto le seguenti attività: _____________;

la richiesta viene presentata per il seguente motivo concreto: _____________;

tale motivo consiste in _____________ e impedisce o rende non possibile il corretto svolgimento dell’incarico in quanto _____________;

il motivo è sorto o è stato conosciuto in data _____________ ed è comprovato dalla documentazione allegata;

considerato che

il/la sottoscritto/a, pur essendo tenuto/a a prestare il proprio ufficio, non può accettare o proseguire l’incarico per il giusto motivo sopra indicato;

la richiesta è presentata ai sensi degli artt. 63 e 192 c.p.c.;

tutto ciò premesso,

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice voglia:

1. autorizzare il/la sottoscritto/a ad astenersi dall’incarico conferito con provvedimento del _____________;

2. disporre l’esonero del/della sottoscritto/a dall’incarico di consulente tecnico d’ufficio nel procedimento indicato in epigrafe;

3. adottare ogni conseguente provvedimento, compresa, ove occorra, la nomina di altro consulente tecnico d’ufficio;

4. disporre, fino alla decisione sulla presente istanza, la sospensione o il mancato avvio delle operazioni peritali;

5. comunicare il provvedimento adottato all’indirizzo PEC _____________.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di non avere ancora iniziato le operazioni peritali / di avere già iniziato le operazioni peritali in data _____________;

di avere ricevuto la somma di euro _____________ a titolo di fondo spese o anticipazione / di non avere ricevuto alcuna somma;

di essere disponibile a restituire gli atti, i documenti e i supporti ricevuti mediante _____________;

di non compiere ulteriori attività peritali sino alla decisione del Giudice, salvo diverse disposizioni;

di rimettersi alle determinazioni del Giudice in ordine alle attività eventualmente già svolte e alla relativa liquidazione.

Si allegano:

1. _____________;

2. _____________;

3. _____________;

4. _____________;

5. _____________.

Luogo _____________, data _____________

Il/La consulente tecnico/a d’ufficio

Firma _____________

Fac simile Istanza rinuncia incarico CTU​ Word

Scarica il fac simile di istanza di rinuncia all’incarico di CTU in formato Word per predisporre una richiesta completa di dati del procedimento, motivazione, allegati e dichiarazioni sulle attività eventualmente già svolte. Il modello può essere personalizzato in base alla fase dell’incarico e alle istruzioni del tribunale competente.

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