Il verbale di conciliazione del CTU è il documento con cui il consulente tecnico d’ufficio dà atto dell’accordo raggiunto dalle parti nel corso delle operazioni peritali. Serve a formalizzare i termini della composizione della controversia, consentire il deposito dell’accordo nel fascicolo d’ufficio e permettere, nei casi previsti dalla legge, l’attribuzione dell’efficacia di titolo esecutivo mediante decreto del giudice istruttore.
Verbale di conciliazione del CTU
Il verbale di conciliazione del consulente tecnico d’ufficio si colloca all’interno di un processo civile di cognizione, normalmente durante la fase istruttoria nella quale il giudice ha disposto una consulenza tecnica. Il documento viene redatto quando, sulla base delle attività peritali o durante il loro svolgimento, le parti raggiungono un accordo destinato a definire, in tutto o in parte, le rispettive pretese.
La disciplina di riferimento è contenuta soprattutto negli artt. 198 e 199 del codice di procedura civile. L’art. 198 c.p.c. riguarda la consulenza tecnica contabile e attribuisce al consulente, quando ne ricorrono i presupposti e secondo le direttive del giudice, una specifica funzione conciliativa. L’art. 199 c.p.c. stabilisce invece che, se le parti si conciliano, deve essere redatto il processo verbale della conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.
Il verbale non deve essere confuso con la conciliazione svolta direttamente davanti al giudice ai sensi dell’art. 185 c.p.c. In quel caso il verbale è formato nell’ambito dell’udienza giudiziaria e con le modalità proprie dell’attività del giudice e del cancelliere. Non coincide neppure con la conciliazione in materia di lavoro disciplinata dall’art. 411 c.p.c., né con gli accordi raggiunti in sede di mediazione o negoziazione assistita.
Il CTU non è un mediatore professionale e non può imporre una soluzione alle parti. Il suo ruolo rimane collegato all’incarico ricevuto dal giudice e ai quesiti formulati nel provvedimento di nomina. Il tentativo conciliativo deve quindi svolgersi nel rispetto dell’imparzialità, del contraddittorio e dei limiti dell’attività peritale. Il consulente può favorire il dialogo tra le parti, chiarire gli aspetti tecnici emersi dalle indagini e prospettare le conseguenze delle diverse ricostruzioni, ma la decisione di conciliare deve essere libera e consapevole.
Nel modello è opportuno indicare con precisione il tribunale, il numero di ruolo generale, le parti del giudizio e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Devono inoltre essere riportati i dati identificativi del CTU, la qualifica professionale, l’albo di appartenenza e gli estremi del provvedimento di nomina. È utile richiamare anche l’eventuale provvedimento con cui il giudice ha autorizzato o disposto il tentativo di conciliazione.
Particolare attenzione deve essere riservata all’identificazione delle persone presenti all’incontro. Il verbale dovrebbe indicare se le parti partecipano personalmente oppure tramite rappresentanti, specificando i poteri di rappresentanza e il riferimento alle procure eventualmente già depositate. È inoltre consigliabile riportare i nomi dei difensori che assistono ciascuna parte. Questa cautela consente di verificare che l’accordo sia stato sottoscritto da soggetti muniti della necessaria capacità e legittimazione.
Il cuore del verbale è costituito dalla descrizione dell’accordo. Le obbligazioni devono essere formulate in modo chiaro, completo e concretamente eseguibile. Se è previsto il pagamento di una somma, occorre indicare l’importo, la scadenza, le modalità di versamento, l’eventuale rateizzazione e il conto corrente destinatario. Se sono previsti interventi, consegne, restituzioni o altre prestazioni, è necessario descriverne l’oggetto, i tempi di esecuzione e gli eventuali criteri di verifica.
È opportuno precisare se l’accordo definisce l’intera controversia oppure soltanto alcuni capi delle domande. In caso di conciliazione parziale, il verbale deve distinguere le pretese definite da quelle che rimangono controverse e sulle quali il processo dovrà proseguire. In caso di conciliazione totale, le parti possono dichiarare di non avere più nulla a pretendere per i fatti e i titoli dedotti in giudizio, salvo gli obblighi eventualmente ancora da eseguire.
Le parti possono qualificare l’accordo anche come transazione ai sensi degli artt. 1965 e seguenti del codice civile, quando ricorrono le reciproche concessioni proprie del contratto transattivo. Tale qualificazione può essere particolarmente importante quando l’accordo viene raggiunto nell’ambito di una CTU non contabile o al di fuori dell’ipotesi tipica disciplinata dagli artt. 198 e 199 c.p.c.
La distinzione è stata sottolineata anche dalla giurisprudenza. In particolare, Cass. civ., sez. III, n. 2212/2025 ha evidenziato che l’accordo verbalizzato dal CTU, se formato fuori dalle ipotesi previste dall’art. 199 c.p.c. e in assenza del giudice, non costituisce automaticamente una conciliazione giudiziale idonea a estinguere il processo. Può tuttavia avere natura di negozio transattivo sostanziale e produrre obblighi tra le parti. Per questo, nei casi dubbi, il verbale deve indicare con chiarezza la propria natura e le conseguenze processuali che le parti intendono attribuirgli.
Ai sensi dell’art. 199 c.p.c., il verbale deve essere sottoscritto da tutte le parti interessate dall’accordo e dal CTU. La sottoscrizione del consulente non equivale, di regola, ad autenticazione delle firme né attribuisce al documento la natura di atto pubblico, poiché il CTU non agisce come pubblico ufficiale nella certificazione della volontà negoziale. La dottrina e la prassi qualificano normalmente il verbale come scrittura privata non autenticata. La sua eventuale efficacia esecutiva deriva dal successivo decreto del giudice, non dalla forma dell’atto considerata isolatamente.
Una volta sottoscritto, il verbale viene depositato presso la cancelleria del tribunale e inserito nel fascicolo d’ufficio. Il deposito può avvenire secondo le regole del processo civile telematico applicabili agli elaborati del CTU. In concreto, il documento sottoscritto manualmente può essere acquisito mediante scansione e depositato nel fascicolo informatico con le modalità previste dall’ufficio giudiziario e dal sistema telematico. È prudente verificare preventivamente le specifiche istruzioni della cancelleria.
Le parti possono chiedere congiuntamente al giudice istruttore di attribuire al verbale efficacia di titolo esecutivo mediante decreto. Il giudice procede alle valutazioni di propria competenza, verificando anche la regolarità formale dell’atto, la riferibilità dell’accordo alla controversia e la presenza delle sottoscrizioni richieste. Solo dopo il decreto il verbale può essere utilizzato come titolo esecutivo nei limiti e per le obbligazioni in esso puntualmente indicate, secondo la disciplina dell’art. 474 c.p.c.
Il contenuto relativo alle spese deve essere espresso in modo inequivoco. Le parti possono stabilire la compensazione delle spese legali, porre le spese di CTU a carico di una sola parte oppure prevedere una diversa ripartizione. È utile indicare anche se gli importi sono già stati liquidati dal giudice o sono soltanto provvisoriamente determinati. Le spese ulteriori, comprese quelle di eventuali tecnici di parte o di esecuzione dell’accordo, possono essere regolate nella stessa sede.
Non risultano, per il verbale di conciliazione del CTU, specifici obblighi generali di allegazione dei documenti di identità o di apposizione di una marca da bollo autonoma. È comunque prudente identificare accuratamente le parti e richiamare le procure e la documentazione già presente nel fascicolo. Anche gli eventuali obblighi fiscali o di registrazione dipendono dal contenuto concreto dell’accordo, soprattutto quando siano coinvolti trasferimenti di beni, diritti reali o altri negozi soggetti a formalità.
Gli errori più frequenti consistono nell’utilizzo del modello fuori dall’ambito normativo corretto, nella descrizione generica delle obbligazioni, nell’omessa firma di una parte interessata o nella regolazione incompleta delle pretese residue. Prima della sottoscrizione è quindi necessario controllare che ogni obbligo sia determinato o determinabile, che i termini siano coerenti e che le rinunce siano riferite esclusivamente alle questioni effettivamente definite. Il fac-simile deve essere adattato al procedimento concreto e alle indicazioni del giudice istruttore.
Esempio Verbale di conciliazione del CTU
VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
TRIBUNALE DI _____________
Procedimento civile R.G. n. _____________
Promosso da
_____________, nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, residente/con sede in _____________, via _____________, in qualità di _____________
contro
_____________, nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, residente/con sede in _____________, via _____________, in qualità di _____________
Eventuali ulteriori parti:
_____________
Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa/ing./arch./_____________, con studio in _____________, codice fiscale _____________, professionista iscritto/a all’Albo/Ordine di _____________ al n. _____________, nominato/a Consulente Tecnico d’Ufficio con provvedimento del Giudice istruttore emesso in data _____________, nell’ambito del procedimento sopra indicato,
PREMESSO CHE
con il provvedimento di nomina sono stati conferiti al CTU i seguenti quesiti: _____________
il Giudice istruttore ha disposto/autorizzato il tentativo di conciliazione con provvedimento del _____________;
le operazioni peritali hanno avuto inizio in data _____________ e si sono svolte presso _____________;
in data _____________, alle ore _____________, presso _____________, sono comparsi innanzi al CTU:
1. il/la sig./sig.ra _____________, in proprio/nella qualità di _____________, assistito/a dall’Avv. _____________, del Foro di _____________;
2. il/la sig./sig.ra _____________, in proprio/nella qualità di _____________, assistito/a dall’Avv. _____________, del Foro di _____________;
3. _____________, in proprio/nella qualità di _____________, assistito/a dall’Avv. _____________, del Foro di _____________;
le parti e i rispettivi difensori dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del procedimento e delle domande e difese formulate negli atti di causa;
i poteri di rappresentanza risultano da _____________;
le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, hanno manifestato la volontà di definire consensualmente la controversia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
il CTU dà atto che, nel corso delle operazioni peritali e nell’ambito dell’incarico conferito, le parti hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo.
1. Oggetto della controversia
La controversia riguarda _____________
Le domande e pretese oggetto della conciliazione sono le seguenti: _____________
2. Accordo raggiunto
Le parti convengono quanto segue:
a) il/la sig./sig.ra/società _____________ si obbliga a _____________;
b) il pagamento dell’importo di euro _____________ avverrà mediante _____________ entro il termine del _____________;
c) il pagamento sarà effettuato mediante _____________ sul conto corrente intestato a _____________, avente IBAN _____________;
d) _____________ si obbliga a restituire/consegnare/eseguire _____________ entro il _____________;
e) _____________ rinuncia a _____________;
f) _____________ accetta _____________;
g) in relazione a _____________, le parti convengono che _____________;
h) eventuali ulteriori obblighi, condizioni o modalità di esecuzione: _____________
3. Regolamentazione delle reciproche pretese
Con l’integrale adempimento degli obblighi sopra indicati, le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte in relazione a _____________ e dichiarano di non avere null’altro a pretendere l’una dall’altra per i fatti e i titoli oggetto del presente giudizio, salvo quanto espressamente previsto nel presente verbale.
Restano ferme le seguenti obbligazioni, riserve o pretese: _____________
4. Natura e ambito della conciliazione
Le parti dichiarano che il presente accordo definisce _____________ della controversia.
La conciliazione riguarda _____________
La conciliazione non riguarda _____________
Le parti dichiarano che l’accordo è concluso ai sensi degli artt. 198 e 199 c.p.c. e, ove occorra, ha natura transattiva ai sensi degli artt. 1965 e seguenti del codice civile.
5. Inadempimento
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, la parte interessata potrà _____________
Sono previste le seguenti conseguenze dell’inadempimento: _____________
6. Spese di lite, spese di CTU e ulteriori spese
Le parti convengono quanto segue in ordine alle spese di lite: _____________
Le spese di CTU, liquidate/provvisoriamente determinate in euro _____________, sono poste a carico di _____________
Le ulteriori spese sono così regolate: _____________
7. Richiesta al Giudice istruttore
Le parti chiedono congiuntamente al Giudice istruttore di attribuire al presente processo verbale efficacia di titolo esecutivo mediante decreto, ai sensi dell’art. 199 c.p.c.
Le parti chiedono altresì che il Giudice istruttore, preso atto dell’integrale conciliazione, dichiari _____________
8. Deposito del verbale
Il presente verbale, sottoscritto dalle parti e dal Consulente Tecnico d’Ufficio, sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale di _____________ per l’inserimento nel fascicolo d’ufficio del procedimento R.G. n. _____________
9. Dichiarazioni finali
Il presente verbale è stato letto alle parti e ai rispettivi difensori, i quali lo dichiarano conforme alla volontà manifestata e ne confermano integralmente il contenuto.
Le parti dichiarano di aver sottoscritto il presente verbale liberamente e consapevolmente.
Luogo _____________, data _____________
Per parte _____________
Nome e cognome: _____________
Firma: _____________
Per parte _____________
Nome e cognome: _____________
Firma: _____________
Per parte _____________
Nome e cognome: _____________
Firma: _____________
Per il/la Consulente Tecnico d’Ufficio
Nome e cognome: _____________
Firma: _____________
Fac simile Verbale di conciliazione del CTU Word
Puoi scaricare il fac simile del Verbale di conciliazione del CTU in formato Word e modificarlo inserendo i dati del tribunale, del procedimento, delle parti, del consulente e dell’accordo raggiunto.
