Le controdeduzioni alla CTU sono le osservazioni critiche formulate dalla parte, dal difensore e dal consulente tecnico di parte nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio. Servono a evidenziare errori, omissioni, carenze metodologiche e inesattezze nelle conclusioni del CTU, sollecitando una rettifica o un’integrazione della relazione prima del suo deposito definitivo.
Controdeduzioni alla CTU
Le controdeduzioni alla consulenza tecnica d’ufficio, più propriamente definite osservazioni o note critiche alla CTU, non costituiscono un atto tipizzato dal codice di procedura civile. Si tratta di un documento difensivo utilizzato nella prassi processuale per consentire alle parti di interloquire sul contenuto della relazione tecnica predisposta dall’ausiliario del giudice. Le osservazioni possono essere redatte dal difensore con il supporto del consulente tecnico di parte e sono normalmente indirizzate al CTU nel termine stabilito dal giudice.
È importante distinguere tra le note critiche della parte e le cosiddette controdeduzioni del CTU. Con la prima espressione si indicano i rilievi tecnici e giuridici rivolti dalle parti alla bozza o alla relazione peritale. Con la seconda si indica, invece, la valutazione sintetica che il consulente tecnico d’ufficio deve formulare sulle osservazioni ricevute. L’art. 195 c.p.c. prevede infatti che il CTU trasmetta la relazione alle parti, riceva le loro eventuali osservazioni e depositi successivamente la relazione definitiva, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
La funzione delle controdeduzioni è consentire un contraddittorio tecnico effettivo. La parte non deve limitarsi ad affermare che la relazione è ingiusta o non condivisibile, ma deve individuare con precisione il passaggio contestato, indicare l’errore riscontrato e spiegare quale diversa conclusione dovrebbe essere raggiunta. Una critica specifica e documentata è generalmente più efficace di una contestazione generica, perché permette al CTU di verificare concretamente il rilievo e al giudice di valutare l’incidenza dell’errore sull’esito della causa.
Le osservazioni sono utilizzate soprattutto nei processi civili nei quali sia stata disposta una CTU in materia medica, bancaria, edilizia, condominiale, assicurativa, lavoristica, locatizia o di responsabilità professionale. Possono riguardare la ricostruzione dei fatti, l’interpretazione della documentazione, il metodo di calcolo, l’applicazione di criteri scientifici o tecnici, il rispetto dei limiti dell’incarico e la coerenza logica delle conclusioni.
Il primo profilo da verificare è l’oggetto dell’incarico. Il CTU deve rispondere ai quesiti formulati dal giudice e non può ampliare arbitrariamente il thema della consulenza, né sostituirsi al giudice nell’accertamento di questioni giuridiche. Le controdeduzioni possono quindi evidenziare il travalicamento del mandato, l’esame di fatti estranei al quesito oppure l’omessa valutazione di aspetti espressamente richiesti dal provvedimento di nomina.
Un secondo ambito riguarda i dati posti a fondamento della relazione. Occorre verificare se il CTU abbia utilizzato documenti presenti nel fascicolo, dati corretti e informazioni effettivamente acquisite nel contraddittorio. È possibile contestare l’omessa considerazione di referti, fatture, elaborati progettuali, estratti conto, fotografie, contratti, dichiarazioni o altri documenti già ritualmente prodotti. Non è invece consentito utilizzare le note critiche per introdurre surrettiziamente nuove domande, nuove eccezioni, fatti non allegati o prove non ammesse.
Particolare attenzione deve essere riservata agli errori tecnici e agli errori di calcolo. In una consulenza bancaria, ad esempio, può essere necessario verificare il periodo di riferimento, i tassi applicati, la capitalizzazione, le commissioni e la corretta imputazione dei versamenti. In una consulenza edilizia possono assumere rilievo le misurazioni, la conformità urbanistica, i prezziari utilizzati e la stima dei costi. In ambito medico, invece, le osservazioni possono riguardare il nesso causale, la documentazione sanitaria, le linee guida applicabili e la valutazione del danno.
Le controdeduzioni devono inoltre confrontarsi direttamente con le conclusioni del CTU. È opportuno riportare il passaggio contestato, indicare la pagina della relazione e illustrare, anche mediante un diverso calcolo o una relazione tecnica allegata, perché il risultato sia erroneo o incompleto. Quando il rilievo è formulato dal CTP, il difensore può coordinarlo con le argomentazioni giuridiche, chiarendo le conseguenze che l’errore tecnico produce sulla domanda, sull’eccezione o sulla quantificazione del danno.
Il giudice dispone la CTU e ne delimita l’oggetto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica. L’art. 61 c.p.c. considera il consulente tecnico un ausiliario del giudice, mentre l’art. 191 c.p.c. disciplina la nomina e il conferimento dell’incarico. L’art. 193 c.p.c. riguarda il giuramento e il termine per l’espletamento della consulenza. L’art. 195 c.p.c. disciplina invece il procedimento di trasmissione della relazione, la formulazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva.
Il contraddittorio tecnico trova fondamento anche nell’art. 101 c.p.c., che tutela il diritto delle parti di conoscere e discutere gli elementi posti a fondamento della decisione. Le osservazioni devono essere trasmesse secondo le modalità e nel termine indicati dal giudice, spesso mediante PEC al CTU e, quando richiesto o opportuno, mediante deposito telematico nel fascicolo processuale. Il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c. assume quindi grande importanza pratica, anche se la natura perentoria del termine è stata oggetto di discussione giurisprudenziale.
La parte che non abbia formulato tempestivamente una critica tecnica può, in determinate circostanze, riproporla nelle successive memorie, nella comparsa conclusionale o nell’atto di appello, purché si tratti di una contestazione delle risultanze peritali e non di una nuova domanda o eccezione. Diversa è la situazione delle nullità processuali relative allo svolgimento della CTU. Le nullità devono essere eccepite tempestivamente secondo le regole degli artt. 156 e 157 c.p.c.; non devono essere confuse con le contestazioni del metodo o del risultato tecnico.
Nel documento è utile dichiarare che le osservazioni non introducono nuovi temi di causa, ma si limitano a verificare la correttezza della relazione e a contestarne le risultanze. È inoltre opportuno chiedere espressamente al CTU di esaminare i rilievi, correggere gli errori, integrare la motivazione, svolgere i ricalcoli necessari e depositare la relazione definitiva insieme alle osservazioni delle parti e alla propria valutazione sintetica.
Qualora le criticità non siano risolvibili mediante una semplice integrazione, la parte può chiedere al giudice di disattendere le conclusioni della CTU, disporre il rinnovo della consulenza o nominare un nuovo ausiliario. La richiesta deve essere motivata e collegata a specifiche carenze della relazione, come l’incompletezza degli accertamenti, l’utilizzo di dati errati, l’assenza di motivazione, la violazione dei quesiti o l’inidoneità del metodo adottato.
Nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, soprattutto in materia di invalidità civile, le contestazioni devono essere particolarmente puntuali e rapportate alle conclusioni del consulente. Anche nel processo tributario le modalità di contestazione dipendono dalle regole del rito e dai limiti dell’accertamento tecnico, che deve riferirsi agli elementi già allegati dalle parti. Per questo motivo, prima della redazione delle note è necessario verificare il provvedimento di nomina, l’ordinanza che fissa i termini, il fascicolo processuale e la disciplina applicabile al procedimento concreto.
La redazione può essere sottoscritta dal difensore e, ove opportuno, accompagnata dalla sottoscrizione o dalla relazione tecnica del CTP. Gli allegati possono comprendere perizie di parte, elaborati di calcolo, documentazione scientifica, estratti contabili, fotografie, planimetrie o altri documenti già acquisiti ritualmente. Il documento deve mantenere un tono tecnico e rispettoso, evitando formule polemiche e concentrandosi sui punti realmente decisivi per la soluzione della controversia.
Esempio Controdeduzioni alla CTU
CONTRODEDUZIONI E NOTE CRITICHE ALLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
TRIBUNALE DI _____________
Sezione _____________
Procedimento n. _____________ R.G.
Giudice: _____________
Parte _____________
contro
Parte _____________
NOTE CRITICHE E CONTRODEDUZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Per _____________, in qualità di _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________, con studio in _____________, PEC _____________, come da procura in atti,
con il supporto del Consulente Tecnico di Parte _____________, iscritto/a all’Ordine/Collegio di _____________ al n. _____________,
nei confronti di
_____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________,
premesso che
1. Nel presente procedimento il Giudice, con provvedimento del _____________, ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto _____________.
2. È stato nominato quale CTU il/la Dott./Ing./Arch./Geom./Prof. _____________.
3. Il quesito sottoposto al CTU è il seguente:
“_____________”
4. Il CTU ha trasmesso alle parti la bozza/la relazione di consulenza tecnica in data _____________.
5. Il termine assegnato dal Giudice per la trasmissione delle osservazioni al CTU scade in data _____________.
6. Le presenti osservazioni sono formulate nel termine assegnato dal Giudice ai sensi dell’art. 195 c.p.c., comma 3, e sono trasmesse al CTU ai fini della loro valutazione.
7. La relazione del CTU presenta i profili di criticità di seguito indicati.
1. SULL’OGGETTO E SUI LIMITI DELL’INCARICO
Il CTU, nel prendere in esame l’oggetto dell’incarico, ha ritenuto che _____________.
Tale impostazione non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
_____________
In particolare, il quesito imponeva di accertare/verificare/valutare _____________, mentre la relazione ha esaminato anche _____________ ovvero non ha esaminato _____________.
Si rileva, pertanto, che _____________.
2. SULLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DEI DATI RILEVANTI
La ricostruzione dei fatti operata dal CTU non tiene conto dei seguenti elementi:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________.
In particolare, dal documento _____________, prodotto in data _____________, risulta che _____________.
Tale elemento non è stato considerato/è stato considerato erroneamente dal CTU, il quale ha affermato che _____________.
La corretta ricostruzione dei fatti conduce invece a ritenere che _____________.
3. SUL METODO UTILIZZATO DAL CTU
Il CTU ha adottato il seguente criterio metodologico:
_____________
Tale criterio è contestato per le seguenti ragioni:
_____________
Il metodo corretto, secondo quanto indicato dal Consulente Tecnico di Parte, avrebbe dovuto prevedere _____________.
L’applicazione di tale diverso criterio avrebbe determinato il seguente risultato:
_____________
4. SUI DATI UTILIZZATI E SUI DATI OMESSI
La relazione peritale ha utilizzato i seguenti dati:
_____________
Si contesta l’utilizzazione dei dati sopra indicati in quanto _____________.
Risultano inoltre omessi o non adeguatamente valutati i seguenti dati:
_____________
Tali dati risultano dalla documentazione _____________ e incidono sulla valutazione peritale poiché _____________.
5. SUGLI ERRORI TECNICI
Si rilevano i seguenti errori tecnici nella relazione del CTU:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________.
Con riferimento al primo errore, il CTU ha affermato che _____________.
L’affermazione non è corretta poiché _____________.
Con riferimento al secondo errore, il calcolo/la valutazione riportato/a a pagina _____________ della relazione deve essere contestato/a in quanto _____________.
Il calcolo corretto è il seguente:
_____________
Con riferimento al terzo errore, si osserva che _____________.
6. SUGLI ERRORI DI CALCOLO
A pagina _____________ della relazione il CTU ha indicato il seguente calcolo:
_____________
Il calcolo risulta errato per la seguente ragione:
_____________
Il calcolo corretto deve essere effettuato come segue:
_____________
Ne consegue che il risultato corretto è pari a _____________, anziché a _____________.
La differenza incide sulle conclusioni della consulenza in quanto _____________.
7. SULLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
Il CTU ha esaminato la seguente documentazione:
_____________
Si rileva che la documentazione _____________ non è stata esaminata/non è stata correttamente interpretata.
Da tale documentazione emerge che _____________.
Si chiede pertanto che il CTU consideri espressamente tale documentazione e valuti le conseguenze tecniche derivanti da _____________.
8. SULLE CONCLUSIONI DEL CTU
Il CTU ha concluso nel seguente modo:
“_____________”
Le conclusioni non sono condivisibili per le seguenti ragioni:
_____________
In particolare:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la conclusione corretta dovrebbe essere la seguente:
_____________
9. SULLE RISPOSTE AI QUESITI
Con riferimento al quesito n. _____________, il CTU ha risposto che _____________.
La risposta è contestata perché _____________.
Con riferimento al quesito n. _____________, il CTU ha omesso di considerare _____________.
La risposta corretta dovrebbe essere formulata nei seguenti termini:
_____________
Con riferimento al quesito n. _____________, si rileva inoltre che _____________.
10. SULLE OSSERVAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE
Il Consulente Tecnico di Parte ha evidenziato i seguenti rilievi:
_____________
Tali rilievi non risultano adeguatamente considerati nella relazione del CTU in quanto _____________.
Il CTU avrebbe dovuto valutare specificamente _____________.
Si chiede pertanto che il CTU esamini e valuti espressamente i rilievi sopra indicati.
11. SUL CONTRADDITTORIO TECNICO
Nel corso delle operazioni peritali si sono verificati i seguenti fatti:
_____________
In particolare, _____________.
Si rileva che _____________.
La parte ha formulato le seguenti osservazioni durante le operazioni peritali:
_____________
Tali osservazioni _____________.
12. SULLE EVENTUALI CARENZE MOTIVAZIONALI
La relazione non chiarisce adeguatamente:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________.
Manca, in particolare, l’indicazione delle ragioni per cui il CTU ha ritenuto di _____________, nonostante _____________.
Si chiede che tale profilo venga espressamente chiarito e motivato.
13. SULLA RICHIESTA DI RETTIFICA O INTEGRAZIONE
Per le ragioni esposte, si chiede al CTU di rettificare/integrare la relazione con riferimento ai seguenti punti:
a) _____________;
b) _____________;
c) _____________.
In particolare, si chiede di:
a) riesaminare _____________;
b) considerare _____________;
c) correggere _____________;
d) fornire chiarimenti in ordine a _____________;
e) procedere al ricalcolo di _____________.
14. SULL’EVENTUALE RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA
Qualora il CTU non ritenga di poter recepire i rilievi sopra formulati, si chiede al Giudice di valutare la rinnovazione della consulenza tecnica ovvero la nomina di un nuovo ausiliare, in ragione dei seguenti profili:
_____________
15. CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra esposto, _____________, come sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a,
chiede
che il CTU voglia:
1. esaminare e valutare le presenti osservazioni e note critiche;
2. rettificare la relazione con riferimento a _____________;
3. integrare la relazione con riferimento a _____________;
4. correggere gli errori di calcolo relativi a _____________;
5. tenere conto della documentazione _____________;
6. fornire chiarimenti in ordine a _____________;
7. modificare le conclusioni peritali nei seguenti termini:
_____________
8. depositare la relazione definitiva unitamente alle osservazioni delle parti e alla sintetica valutazione sulle stesse.
In subordine, si chiede al Giudice di:
1. disattendere le conclusioni del CTU per le ragioni sopra esposte;
2. disporre la rinnovazione della consulenza tecnica;
3. nominare un nuovo consulente tecnico d’ufficio;
4. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno in relazione a _____________.
Si dichiara che le presenti osservazioni non introducono nuove domande, eccezioni, fatti o prove, ma sono dirette esclusivamente a contestare e verificare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
_____________, _____________
Avv. _____________
Consulente Tecnico di Parte _____________
ALLEGATI
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
TRASMISSIONE
Le presenti osservazioni sono trasmesse al CTU Dott./Ing./Arch./Geom./Prof. _____________ in data _____________ mediante _____________.
Copia delle presenti osservazioni è depositata nel fascicolo telematico del procedimento in data _____________ mediante _____________.
_____________, _____________
Avv. _____________
Firma _____________
Consulente Tecnico di Parte _____________
Firma _____________
Fac simile Controdeduzioni alla CTU Word
Scarica il fac simile di controdeduzioni alla CTU in formato Word per predisporre in modo ordinato le osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio. Il modello può essere adattato al procedimento concreto, al quesito formulato dal giudice, alla relazione del CTU e ai rilievi elaborati dal consulente tecnico di parte.
