Il consolidamento dell’ipoteca è un diritto del creditore per tutelarsi
dal fallimento del debitore.
Consolidamento dell’ipoteca e Revocatoria fallimentare
Tenendo conto della complessità della materia delle procedure fallimentari, le banche devono destreggiarsi per salvaguardare i propri interessi.
La revocatoria fallimentare, ad esempio, dà la possibilità al curatore fallimentare di avere indietro immobili già venduti e pagamenti avvenuti.
L’articolo 39 del Testo Unico Bancario recita: “Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Ciò determina il comportamento delle banche: il mutuo sarà concesso a clienti potenzialmente in fallimento solo dieci giorno dopo l’iscrizione ipotecaria.
In caso di credito fondiario, il fallimento non prevale su un’ipoteca anche recente. In questo caso si parla di “consolidamento abbreviato dell’ipoteca”, diritto speciale per i creditori.
Consolidamento dell’ipoteca – Erogazione differita o immediata?
Le banche e gli Istituti di credito devono dunque in qualche modo tutelarsi dai soggetti fallimentari come gli imprenditori o i commercianti.
Per questo concedono il mutuo nei tempi a loro favorevoli, ovvero con una erogazione differita, dieci giorni dopo l’iscrizione ipotecaria.
In caso invece di erogazione immediata, le banche pretendono una commissione di rischio in caso di revocatoria fallimentare.