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Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa – Esempio e modello

Una lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa è un documento legale inviato da un esperto o da un avvocato a una persona che ha diffuso informazioni false e dannose attraverso i mezzi di comunicazione, come giornali, riviste, radio, televisione o social media.

Questa lettera di diffida ha lo scopo di mettere in guardia la persona diffamatoria, informandola che le sue dichiarazioni sono considerate lesive dell’onore, della reputazione o della dignità di un individuo o di un’organizzazione. La lettera di diffida richiede alla persona di smettere immediatamente di diffondere tali informazioni dannose e di ritrattare pubblicamente le affermazioni erronee già fatte.

Solitamente, la lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa contiene una descrizione dettagliata delle affermazioni diffamatorie, insieme alle prove che dimostrano la falsità delle informazioni. Inoltre, vengono forniti riferimenti alle leggi sulla diffamazione e alle conseguenze legali che possono derivare dalla continuazione della diffusione di tali affermazioni.

La lettera di diffida serve come avvertimento formale alla persona diffamatoria, offrendo un’opportunità per risolvere la situazione al di fuori dell’ambito legale. Tuttavia, se la persona non risponde adeguatamente alla diffida, l’interessato può intraprendere azioni legali per proteggere la propria reputazione e per richiedere danni morali o materiali derivanti dalla diffamazione.

Indice

  • 1 Come scrivere una Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa
  • 2 Fac simile lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa Word
  • 3 Esempio di Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa
  • 4 Modello Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa

Come scrivere una Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa

Una diffida per diffamazione a mezzo stampa è un atto stragiudiziale con cui la persona lesa invita l’autore e l’editore a cessare la divulgazione dell’offesa, a pubblicare una rettifica conforme alla legge e a risarcire il pregiudizio; costituisce, al tempo stesso, una messa in mora idonea a interrompere la prescrizione civile e a rafforzare la futura posizione probatoria in un’eventuale causa.

Il presupposto giuridico si rintraccia innanzitutto nell’articolo 595 del codice penale, che qualifica come aggravata l’offesa divulgata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa, a tutela dell’onore e della reputazione individuale. Sul piano civilistico l’illecito integra la responsabilità aquiliana di cui all’articolo 2043 del codice civile; sul versante amministrativo‑informativo, l’articolo 8 della legge 47/1948 impone all’editore di pubblicare la rettifica «nella stessa pagina, con pari rilievo e senza commento» entro quarantotto ore dalla richiesta, salvo sanzione pecuniaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 150/2021, ha dichiarato illegittimo l’obbligo di infliggere il carcere in automatico ma ha conservato la possibilità di comminarlo nei casi eccezionalmente gravi, confermando così la coesistenza di rimedi penali, civili e deontologici.

Il legislatore, sollecitato dalla Consulta, sta ancora discutendo una riforma organica: i disegni di legge presentati nel 2024 mirano a eliminare la pena detentiva sostituendola con sanzioni pecuniarie più elevate e introducono una causa di non punibilità legata alla sollecita pubblicazione della rettifica . Non mancano però proposte di segno opposto, come l’emendamento dell’aprile 2024 che ripristinava la reclusione fino a quattro anni e mezzo per campagne diffamatorie coordinate, segno di un clima politico ancora oscillante sul bilanciamento tra libertà di stampa e tutela della reputazione.

In questo contesto la diffida svolge una funzione cruciale perché delimita i fatti, quantifica il danno emergente e il lucro cessante, ribadisce l’onere della prova a carico di chi ha pubblicato l’informazione e, soprattutto, offre all’editore la possibilità di rimediare prima che scadano i tre mesi utili per proporre querela, termine che l’articolo 124 del codice penale stabilisce proprio per i reati di diffamazione. La lettera deve indicare con precisione data, pagina o URL degli articoli lesivi, spiegare perché i contenuti sono falsi o privi di rilevanza pubblica, costruire il legame causale tra la divulgazione e il pregiudizio economico o d’immagine, formulare la richiesta di rettifica nel testo già predisposto e quantificare (o riservare) il risarcimento.

Il diritto di rettifica impone tempi strettissimi: quarantotto ore per quotidiani e testate on‑line, due giorni di visibilità sulla home page o sulla stessa pagina dell’articolo, permanenza per trenta giorni nei siti d’archivio; se la notizia è comparsa su periodici o libri, la rettifica va inserita nel numero successivo o sul portale dell’editore con modalità altrettanto accessibili. Il legislatore del 2023 ha recepito questi standard anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi, allineando il termine delle quarantotto ore a quello della stampa tradizionale.

La forma della diffida privilegia la PEC o la raccomandata con ricevuta di ritorno, perché garantiscono data certa e tracciabilità. Talvolta si invia in parallelo una notifica all’Ordine dei giornalisti quando l’autore è iscritto, in modo da avviare il procedimento disciplinare. Il documento dev’essere sobrio ma perentorio, privo di toni minacciosi che potrebbero tramutarsi in controquerele di estorsione; per lo stesso motivo conviene allegare già le prove della falsità o, quantomeno, indicarne la disponibilità, onde evitare che la controparte invochi il diritto di cronaca o la verità putativa.

Se l’editore omette la rettifica o non rimuove l’articolo, la diffida costituisce la premessa necessaria per chiedere un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. volto a ottenere l’inibitoria e il sequestro delle copie ancora in distribuzione, nonché per introdurre l’azione civile di risarcimento in cui il giudice valuterà la diffusione del mezzo, la gravità dell’offesa e l’eventuale offerta di riparazione secondo i futuri criteri di legge. Va ricordato che un eventuale risarcimento troppo elevato può essere ridimensionato in appello se risulta sproporzionato rispetto alla portata della pubblicazione, ma l’assenza di una diffida tempestiva viene talvolta letta come segnale di minore entità del danno.

In conclusione, la diffida per diffamazione a mezzo stampa è un passaggio tecnico‑strategico che unisce precisione giuridica, rapidità procedurale e capacità negoziale. Redigerla con l’assistenza di un avvocato specializzato riduce il rischio di contromosse basate sul diritto di cronaca e massimizza le chances di ottenere una rettifica spontanea, il ritiro dei contenuti e un ristoro economico adeguato, evitando un contenzioso lungo e costoso.

Fac simile lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa Word

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diffida per diffamazione a mezzo stampa
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Esempio di Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa

Oggetto: Diffida per dichiarazioni diffamatorie del [_____]

Gentile Direttore,

nella Vostra edizione del [___] (pagina []) e nel servizio pubblicato sul sito [link] vengono riportate affermazioni che attribuiscono a me/all’azienda fatti falsi e fuorvianti, fra cui “[passaggio calunnioso]”. Tali contenuti ledono la mia onorabilità, danneggiano i rapporti commerciali in corso e costituiscono reato di diffamazione a mezzo stampa.

Chiedo pertanto che:

-entro 48 ore venga eliminato l’articolo dal portale e dai canali social collegati;

-nello stesso spazio venga pubblicata la seguente rettifica: “Il giorno [_____] il nostro giornale ha erroneamente riportato che… Precisiamo che… e ci scusiamo con [Nome diffamato]”;

-mi sia inviata conferma scritta dell’avvenuto adempimento all’indirizzo [mail/PEC] entro 5 giorni.

In caso contrario sarò costretto a tutelare i miei diritti davanti all’autorità giudiziaria, con richiesta di risarcimento dei danni morali e patrimoniali e delle spese legali.

Confidando in un Vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

[Firma]
[Nome Cognome] – [Qualifica]

Modello Lettera di diffida per diffamazione a mezzo stampa

Oggetto: Diffida a cessare la diffusione di contenuti diffamatori, richiesta rettifica ex art. 8 L. 47/1948 e risarcimento danni

Egregio Direttore,

lo Studio scrivente assiste [Nome diffamato], cui fa capo la reputazione lesa dagli articoli pubblicati sul Vostro quotidiano in data [] alle pp. [] (titolo “”) nonché dal correlato contenuto digitale all’URL [___] tuttora online. Tali elaborati riportano informazioni false e gravemente lesive dell’onore del nostro Assistito, perché gli attribuiscono la condotta “[fatto inesistente]”, circostanza destituita di fondamento e mai accertata da alcuna autorità giudiziaria.

La pubblicazione configura diffamazione a mezzo stampa aggravata (art. 595 c.p., co. 3) nonché illecito civile (art. 2043 c.c.), con danno patrimoniale e all’immagine quantificabile in sede peritale. La Corte costituzionale ha recentemente precisato che la sanzione detentiva resta giustificata solo nei casi di eccezionale gravità, ma ha ribadito la piena tutela civilistica della reputazione.

Vi intimiamo dunque di:

-rimuovere entro 24 ore ogni articolo, video o post recante le affermazioni diffamatorie;

-pubblicare sul Vostro sito e sull’edizione cartacea, nella medesima collocazione e con analogo rilievo tipografico, il seguente testo di rettifica: “Su richiesta di [Nome diffamato] precisiamo che… [formula concordata]”;

-trasmettere alla scrivente, entro e non oltre 5 giorni, dichiarazione di avvenuta ottemperanza con prova della rimozione e tiratura delle copie corrette;

-fornire idoneo risarcimento dei danni, che sin d’ora riserviamo di quantificare in € [importo] oltre interessi e spese.

In difetto, sarà intrapresa senza ulteriore preavviso ogni azione giudiziaria, incluse querela presso la Procura della Repubblica, ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per inibitoria e richiesta di sequestro delle pubblicazioni.

Distinti saluti.

Avv. [Nome Cognome]
Per conto di [Nome diffamato]

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