Iniziamo dicendo cosa sono i protesti.
I protesti sono operazioni con cui si dichiara un mancato pagamento pubblicamente.
I titoli di credito sono eseguibili immediatamente.
Nel caso in cui non risulti coperto, la banca emittente lo manda o a un notaio o a un ufficiale giudiziario che dunque redige il protesto.
Il notaio inoltre consegna l’Elenco Protesti di un dato periodo al Presidente del Tribunale e al Presidente della Camera di Commercio, che provvede alla pubblicazione entro 10 giorni dalla consegna. Il titolo di credito a questo punto è consegnato alla banca, che lo deve inviare al creditore assieme alle spese relative al protesto. Se il protestato continua a non effettuare il pagamento, il creditore può decidere di proseguire con l’attività giudiziale e il pignoramento.
In questo caso, il nome del protestato rimane per 5 anni in un registro chiamato Pubblico Registro Informatico dei Protesti, relativamente a cui è possibile vedere la guida pubblicata su questo sito in questa pagina.
Comunque, se il pagamento avviene entro l’anno, si può presentare la richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale. In caso di diniego, il debitore ha 10 giorni di tempo per presentare reclamo alla Corte d’Appello. Se il pagamento avviene dopo i 10 giorni, la cancellazione è solo parziale, sebbene segnalato nel Registro, l’iscrizione rimane.
Il decreto di riabilitazione fa in modo che il protestato abbia diritto di richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi. In caso il Presidente della Camera di Commercio non accolga l’istanza entro venti giorni, il protestato farà ricorso al Giudice di Pace competente, presso il luogo di residenza del debitore.
Trascorsi 5 anni la cancellazione protesti dal registro è automatica.